Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (anche chiamato RLS) è una figura dell’organigramma alla sicurezza aziendale così come viene richiesto l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo 81/2008 recentemente modificato, corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009).
Sebbene il termine RLS stia entrando sempre più a fare parte del gergo di coloro i quali, a vario titolo, devono avere a che fare con le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è bene ricordare che questa figura non è nuova al dettato normativo in quanto le prime tracce compaiono nell’ambito dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) all’interno del quale viene ricordato che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali (…) successivamente viene introdotto formalmente con il decreto legislativo 626/1994 ma solo il decreto legislativo 81/2008 darà a questa figura così importante la giusta luce. Ricordiamo per dovere di cronaca che chiunque, tranne nei casi espressamente previsti per legge, può diventare il RLS della propria azienda, previa la frequentazione di un corso RLS della durata minima di 32 ore (è bene ricordare che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono una durata maggiore per la formazione del RLS).
Un aspetto ampiamente sottovalutato nell’ambito della consulenza sicurezza sul lavoro riguarda il fatto che il RLS debba essere “consultato” preventivamente in relazione ad una serie di aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda. La pena per questa mancata consultazione è una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.
Sebbene questo aspetto possa essere esaurito con il semplice paragrafo di cui sopra è bene analizzare con dettaglio il significato del termine “consultare” in quanto spesso non vengono seguite le prassi più corrette per questo specifico adempimento. Il primo modo di fraintendere e sostanzialmente quello più diffuso è quello che riguarda il fatto di credere che il RLS, mediante la consultazione, debba partecipare alle scelte in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa specifica interpretazione è sicuramente errata in quanto si deve ricordare che l’unico ed il solo responsabile degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro o il dirigente e pertanto le decisioni spettano unicamente a questi due soggetti. Il termine consultazione deve intendersi quale processo per la condivisione delle informazioni decisionali con l’obiettivo di acquisire da parte del soggetto interessato il maggior numero di informazioni possibili al fine di operare una scelta corretta dal punto di vista giuridico e rispettosa delle maestranze rappresentate appunto dal RLS.
La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per sicurezza aziendale è richiesta su numerosi aspetti estremamente importanti e che riguardano l’applicazione del dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Possiamo ricordare ad esempio alcuni punti di importanti tra i quali la consultazione e la partecipazione nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nell’ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi, nell’ambito della designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente ed in generale il RLS ed essere consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli aspetti sopraelencati sono solo alcuni punti che richiedono la consultazione del RLS ma ricordiamo che questo aspetto deve necessariamente essere preso in considerazione pena sanzioni amministrative poco piacevoli.
Con il termine “sicurezza sul lavoro” si intendono quegli insiemi di adempimenti di carattere burocratico e di carattere pratico che sono rivolti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La normativa italiana attualmente in vigore è il decreto legislativo 81/2008 così come è stato corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009 pertanto il primo passo (e soprattutto il più formale) per comprendere appieno gli obblighi normativi imposti relativamente a questo specifico aspetto sarebbe quello di leggere attentamente il decreto sopraccitato così da avere una visione completa degli obblighi di legge. Per coloro i quali non intendono prendere visione di un documento tecnico composto da oltre trecento pagine può essere utile la lettura di questo documento che sintetizza in maniera semplice (e senza troppe pretese) gli adempimenti minimi imposti nell’ambito dell’attività di ufficio.
Molto spesso ci si trova, nell’ambito dell’esercizio della propria attività lavorativa, di fronte ad un quesito abbastanza tipico ovvero quello che riguarda la corretta scelta degli estintori di incendio da impiegare nel proprio ambito lavorativo. Il tema è di norma trattato nel
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Come certamente noto alla maggior parte dei lettori le tematiche del