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  • Evita le sanzioni previste dalla legge privacy, ricorda l’adeguamento del 31 marzo 2011

    Il Testo Unico sulla Privacy prevede illeciti penali, violazioni amministrative e responsabilità civile per danni.

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    Riportiamo di seguito un riassunto delle principali norme in materia, con un riepilogo di quelli che, visto l’attuale apparato sanzionatorio, a nostro avviso risultano essere gli adempimenti prioritari.

    Gli illeciti penali

    • Trattamento illecito di dati
      (Art. 167 Codice privacy) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione della normativa è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    • Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
      (Art. 168 Codice privacy) Chiunque, nella notificazione o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    • Misure di sicurezza
      (Art. 169 Codice privacy) Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da 10.000 a 50.000 Euro. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. (…) Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato.
    • Inosservanza di provvedimenti del Garante
      (Art. 170 Codice privacy) Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

    Le violazioni amministrative

    • Omessa o inidonea informativa all’interessato
      (Art.161 Codice privacy) Sanzioni da 3000 a 18000 Euro, oppure da 5.000 a 30.000 Euro se dati sensibili. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
    • Omessa o incompleta notificazione
      (Art. 163 Codice privacy) Sanzioni da 10.000 Euro a 60.000 Euro ed in più condanna alla pubblicazione della sentenza.
    • Omessa informazione o esibizione al Garante
      (Art. 164 Codice privacy) Sanzioni da 4.000 a 24.000 Euro.
    • Cessione illecita di dati
      (“Altre fattispecie”, Art. 162 Codice privacy) La cessione dei dati in violazione della normativa sul trattamento di dati personali è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 Euro.
    • Pubblicazione della sentenza
      (“Pene accessorie”, Art. 172 Codice privacy) La condanna per uno dei delitti previsti dal Codice importa la pubblicazione della sentenza.

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    Gli adempimenti privacy prioritari in considerazione delle sanzioni previste

    Visto l’attuale quadro sanzionatorio, che va da 500 a 90.000 euro, fermo restando che ci si dovrebbe adeguare a tutte le prescrizioni previste dal Codice privacy, sono da ritenesi come assolutamente prioritarie:

    • la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
    • l’adeguamento alla misure minime di sicurezza;
    • la redazione e presentazione delle informative e, quando previsto, l’ottenimento del consenso degli interessati;
    • la redazione e consegna delle lettere di incarico ai componenti del personale;
    • la nomina dei responsabili esterni;
    • la formazione del personale;
    • per chi vi è tenuto, la notifica al Garante.

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