{"id":48299,"date":"2020-03-10T19:13:19","date_gmt":"2020-03-10T18:13:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=48299"},"modified":"2020-03-10T19:13:19","modified_gmt":"2020-03-10T18:13:19","slug":"iscrizione-del-socio-nella-gestione-commercianti-alcune-precisazioni-sul-concetto-di-prevalenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2020\/03\/10\/iscrizione-del-socio-nella-gestione-commercianti-alcune-precisazioni-sul-concetto-di-prevalenza\/","title":{"rendered":"Iscrizione del socio nella Gestione Commercianti: alcune precisazioni sul concetto di prevalenza"},"content":{"rendered":"<p>La domanda non \u00e8 certamente rivolta agli operatori del settore, bens\u00ec ad una giurisprudenza, soprattutto di legittimit\u00e0, sempre pi\u00f9 ondivaga che, dopo 7 anni dall\u2019\u201desordio\u201d dell\u2019Operazione Poseidone, non \u00e8 ancora riuscita a stabilire con certezza le caratteristiche che deve possedere il lavoro del socio affinch\u00e9 scatti l\u2019<a href=\"https:\/\/stolfavolpe.it\"><strong><u>obbligo contributivo nella Gestione Commercianti<\/u><\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>In giurisprudenza, ad oggi, \u00e8 infatti dubbio se l\u2019obbligo contributivo del socio nei confronti della Gestione Commercianti scatti laddove il lavoro prestato dal medesimo all\u2019interno dell\u2019impresa sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell\u2019impresa oppure rispetto alle altre attivit\u00e0 esercitate dal socio. \u00c8 dubbio, quindi, se il concetto di prevalenza vada inteso in senso oggettivo (riferendosi, cio\u00e8, agli altri fattori produttivi) oppure in senso soggettivo (riferendosi, cio\u00e8, alle varie ed eventuali attivit\u00e0 lavorative effettuate dal socio). Da ultimo, infatti, si registra la <strong>sentenza n. 28434 del 5.11.2019 pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione<\/strong> che, nel verificare la legittimit\u00e0 dell\u2019iscrizione di un socio &#8211; amministratore di una societ\u00e0 commerciale nella Gestione Commercianti, ha avuto modo di interpretare il concetto di \u201cprevalenza\u201d, aderendo a quella giurisprudenza &#8211; oggi maggioritaria &#8211; che compara il lavoro con gli altri fattori produttivi dell\u2019impresa per verificarne la prevalenza.<\/p>\n<p>Come noto, l\u2019art. 1 della L. 1397\/1960 prevede l\u2019obbligo dell\u2019iscrizione alla Gestione Commercianti per gli esercenti di piccole imprese commerciali in presenza di quattro requisiti, fra i quali rientra la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualit\u00e0 e prevalenza (lett. c). Ed \u00e8 proprio su questo concetto di prevalenza che la giurisprudenza ha mostrato tutte le sue incertezze, non riuscendo a fornirne un\u2019interpretazione univoca. Il problema non avrebbe dovuto nemmeno porsi, laddove la giurisprudenza di legittimit\u00e0 successiva si fosse uniformata alla sentenza n. 3240\/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che &#8211; dopo un breve excursus storico normativo della Gestione Separata e della Gestione Commercianti &#8211; interpret\u00f2 il concetto di prevalenza riferendolo agli altri fattori produttivi dell\u2019impresa. Dopo tale pronuncia, altre hanno aderito a tale orientamento, ribadendo la necessit\u00e0 di valutare il carattere della prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi &#8211; naturali, materiali e personali &#8211; dell\u2019impresa (fra tutte, Cass. 26 agosto 2016, n. 17370; Cass. 30 dicembre 2016).<\/p>\n<p>Altre, invece, discostandosi diametralmente dalle Sezioni Unite, hanno ritenuto che il requisito della prevalenza debba essere inteso facendo riferimento alle attivit\u00e0 lavorative espletate dal soggetto e non gi\u00e0 comparando l\u2019attivit\u00e0 lavorativa con tutti gli altri fattori produttivi dell\u2019impresa (Cass. 04 maggio 2018, n. 10763; Cass. 19 luglio 2018, n. 19273; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4440).\u00a0 Con la pronuncia in commento, infine, la Corte di Cassazione aderisce nuovamente al primo orientamento, effettuando una comparazione fra il lavoro del socio e gli altri fattori produttivi dell\u2019impresa. Ad avviso di chi scrive, sembra giunto il momento di sperare in un nuovo<\/p>\n<p>intervento delle Sezioni Unite che faccia chiarezza una volta per tutte: gli operatori del settore e, in particolare, i consulenti del lavoro che devono decidere se iscrivere o meno un soggetto alla Gestione Commercianti, devono poter consigliare con \u201ccognizione di causa\u201d, consapevoli di quali elementi valutare e comparare, senza successivamente rischiare di esporre il cliente a <a href=\"https:\/\/stolfavolpe.it\/contatti\/\"><strong><u>pretese creditorie dell\u2019INPS<\/u><\/strong><\/a> la cui fondatezza o infondatezza dipende esclusivamente dall\u2019orientamento di un particolare magistrato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La domanda non \u00e8 certamente rivolta agli operatori del settore, bens\u00ec ad una giurisprudenza, soprattutto di legittimit\u00e0, sempre pi\u00f9 ondivaga che, dopo 7 anni dall\u2019\u201desordio\u201d dell\u2019Operazione Poseidone, non \u00e8 ancora riuscita a stabilire con certezza le caratteristiche che deve possedere il lavoro del socio affinch\u00e9 scatti l\u2019obbligo contributivo nella Gestione Commercianti. 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