{"id":463,"date":"2015-07-21T21:54:46","date_gmt":"2015-07-21T19:54:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=463"},"modified":"2015-07-21T21:54:46","modified_gmt":"2015-07-21T19:54:46","slug":"formazione-rspp-e-responsabilita-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2015\/07\/21\/formazione-rspp-e-responsabilita-penale\/","title":{"rendered":"Formazione RSPP e responsabilit\u00e0 penale"},"content":{"rendered":"<p>Come accennato il D.Lgs. 81\/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l\u2019RSPP: non vi \u00e8 dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione\/multa; per contravvenzioni: arresto\/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito.<\/p>\n<p>Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilit\u00e0 penale, anche per reati piuttosto gravi.<\/p>\n<p>Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, \u201cper il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l\u2019obbligo di conoscere e segnalare\u201d (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).<!--more--><\/p>\n<p>Tale impostazione non era immediatamente chiara al momento dell\u2019emanazione del D.Lgs. 626\/94, mentre il quadro normativo attuale (D.Lgs 81\/08 s.m.i) prevede che il datore di lavoro sia e rimanga titolare della posizione di garanzia e, di conseguenza, il responsabile \u2013 salvi i casi che si diranno \u2013 in caso d\u2019infortunio sul lavoro.<\/p>\n<p>E\u2019, infatti, il datore di lavoro che ha l\u2019obbligo di compiere la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione (che, si rammenta, contiene sia l\u2019individuazione delle potenziali fonti di rischio, sia la specificazione delle contromisure adottate in azienda per far fronte a tali rischi).<\/p>\n<p>Tali attivit\u00e0 sono svolte con l\u2019ausilio di un consulente specializzato e professionalmente competente: il <strong>RSPP<\/strong> formato in materia di <a href=\"http:\/\/www.gruppoerrepisrl.com\/\" target=\"_blank\">sicurezza sul lavoro<\/a>.<\/p>\n<p>Sia la valutazione dei rischi, sia la redazione del DVR, pertanto, fanno capo al datore di lavoro che, nel caso le ometta, \u00e8 perseguito penalmente in prima persona (art. 55 D.Lgs. 81\/08): a prima vista pertanto nessuna sanzione penale diretta investe il RSPP sulle cui responsabilit\u00e0 il D.Lgs. 81\/08 sostanzialmente tace.<\/p>\n<p>Tuttavia, il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilit\u00e0 penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei membri del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilit\u00e0 penale e civile derivante da attivit\u00e0 svolte nell\u2019ambito dell\u2019incarico ricevuto.<\/p>\n<p>Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilit\u00e0 prevenzionali (di cui, in genere, non risponde penalmente il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilit\u00e0 per reati colposi di evento, quando cio\u00e8 si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. (Cass. Pen. Sez. IV n. 2814 del 27 gennaio 2011).<\/p>\n<p>In definitiva vi \u00e8 corresponsabilit\u00e0 del RSPP con il datore di lavoro per la verificazione di un evento lesivo tutte le volte che l\u2019inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell\u2019evento lesivo.<\/p>\n<p>Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest\u2019ultimo sar\u00e0 chiamato a rispondere dell\u2019evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale.<\/p>\n<p>In certi casi, qualora tale colpa professionale sia tale da non poter essere riconosciuta dal datore di lavoro (ad es. il RSPP consiglia una di adottare una misura che sembra sufficiente ad eliminare il rischio, ma che poi non si rivela tale), la colpa del RSPP addirittura pu\u00f2 assumere un carattere esclusivo dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l\u2019adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. Cass. Pen Sez. IV 20.08.2010 n. 32195; Vass. Pen Sez. IV 27.09.2012 n. 37334.; Cass. Pen. Sez. IV 15.01.2010 n. 1834).<\/p>\n<p>La <a href=\"http:\/\/www.gruppoerrepisrl.com\/rspp-aspp.html\" target=\"_blank\">formazione RSPP<\/a> e la sua designazione da parte del datore di lavoro, pertanto, anche se obbligatoria, non equivale a una delega di funzioni.<\/p>\n<p>Il ruolo del RSPP rimane comunque un \u201cruolo tecnico di staff, di natura consultiva e propositiva\u201d e la sua individuazione non \u00e8 assolutamente idonea ai fini dell\u2019esenzione del datore di lavoro da responsabilit\u00e0 per la violazione della normativa antinfortunistica.<\/p>\n<p>Unica eccezione \u00e8 il caso in cui un soggetto che rivesta la qualifica di RSPP riceva anche la delega di alcune funzioni: in questo caso diventando l\u2019alter ego del datore di lavoro, il RSPP viene ad assumerne, rispetto a quelle stesse funzioni, gli stessi oneri e le stesse responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Due elementi, in ogni caso, devono essere presenti e sono sempre essenziali per affermare la responsabilit\u00e0 del RSPP:<\/p>\n<p>&#8211; la colpa: ossia la negligenza, imprudenza o imperizia del RSPP nell\u2019analisi dei rischi e nell\u2019individuazione delle misure idonee per eliminarli\/prevenirli<\/p>\n<p>&#8211; il nesso causale tra la condotta negligente, imprudente o imperita del RSPP e l\u2019evento infortunistico.<\/p>\n<p>Se manca l\u2019uno o l\u2019altro di questi elementi non vi \u00e8 naturalmente responsabilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come accennato il D.Lgs. 81\/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l\u2019RSPP: non vi \u00e8 dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione\/multa; per contravvenzioni: arresto\/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito. 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