{"id":41414,"date":"2019-06-06T21:44:01","date_gmt":"2019-06-06T19:44:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=41414"},"modified":"2019-06-06T21:44:01","modified_gmt":"2019-06-06T19:44:01","slug":"bilancio-2019-approvazione-e-deposito-entro-120-o-180-giorni-parte-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2019\/06\/06\/bilancio-2019-approvazione-e-deposito-entro-120-o-180-giorni-parte-i\/","title":{"rendered":"Bilancio 2019: Approvazione e deposito entro 120 o 180 giorni (Parte I)"},"content":{"rendered":"<p>In questa prima parte del focus sul bilancio, riepiloghiamo le date del principale adempimento della contabilit\u00e0 ed i passaggi per rispettare la normativa e procedere al deposito senza incertezze.<\/p>\n<p><strong>Normativa approvazione<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 2364 Cod. Civ. per le SpA ed il 2478-bis per le Srl prevedono che l\u2019assemblea per l\u2019approvazione del bilancio si debba convocare (in prima convocazione) entro 120 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale. Di conseguenza per il bilancio 2018 il termine scade marted\u00ec 30\/04\/2019. La data dell\u2019eventuale seconda convocazione (che per legge non pu\u00f2 coincidere con la data della prima) non pu\u00f2 superare i 30 giorni successivi (gioved\u00ec 30\/05\/2019).<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 della seconda convocazione, ove la prima fosse andata deserta, \u00e8 ritenuta legittima anche dalla Cassazione 28035\/2011 (sia per il bilancio con scadenza normale a 120 giorni che per quello prorogato per particolari esigenze a 180 giorni).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Normativa deposito<\/strong><\/p>\n<p>Entro trenta giorni dall\u2019approvazione, ai sensi degli artt. 2435, 2435 bis e 2435 ter cod.civ., il bilancio deve essere depositato. Di conseguenza, per approvazioni in prima convocazione, la presentazione scade al massimo gioved\u00ec 30\/05\/2019, mentre in caso di approvazione in seconda convocazione il termine massimo scade luned\u00ec 01\/07\/2019 (essendo sabato il 29\/06\/2019; infatti l\u2019art. 3 co. 2 del DPR 558\/99 stabilisce che la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, \u00e8 considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo \u2013 data confermata anche dalle CCIAA).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Normativa approvazione e deposito in caso di proroga a 180 giorni<\/strong><\/p>\n<p>Per chi approva il bilancio con proroga ai 180 giorni, i termini sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>prima convocazione entro luned\u00ec 01\/07\/2019 (essendo sabato il 29\/06\/2019; Art. 2963, c.3 cod.civ. e Cassazione 13 agosto 2004, n. 15832)<\/li>\n<li>eventuale seconda convocazione entro mercoled\u00ec 31\/07\/2019<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per il deposito, i termini diventano:<\/p>\n<ul>\n<li>in caso di approvazione in prima convocazione, entro mercoled\u00ec 31\/07\/2019;<\/li>\n<li>in caso di approvazione in seconda convocazione, entro venerd\u00ec 30\/08\/2019;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Normativa e speciali ragioni<\/strong><\/p>\n<p>Per il bilancio al 31.12.2018 ci sono due nuove casistiche che consentono la proroga ai 180 giorni, indicate dal Consiglio Nazionale CNDCEC con nota del 21\/02\/2019:<\/p>\n<ul>\n<li>le novit\u00e0 previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche: l\u2019obbligo di pubblicazione in nota integrativa delle sovvenzioni contributi e incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque tipo, (ricevuti) dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati, quando l\u2019ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro.<\/li>\n<li>la rivalutazione dei beni d\u2019impresa effettuata ai sensi dell\u2019art. 1 commi 940 e segg. della L.145\/2018 (legge di bilancio 2019) nel bilancio al 31.12.2018.<\/li>\n<\/ul>\n<p>N.B. Si rammenta che:<\/p>\n<ul>\n<li>Per le sovvenzioni il periodo a disposizione e la possibilit\u00e0 che escano nuovi documenti di prassi sul tema, rendono evidente che il tempo potrebbe non essere sufficiente ad attuare correttamente la norma in esame, soprattutto per chi percepisce pi\u00f9 importi da pubbliche amministrazioni, inoltre da valutare singolarmente e non per competenza ma per cassa.<\/li>\n<li>Per la legge di rivalutazione, in passato Assonime (circolare 30\/2009) ha ritenuto sussistenti le particolari ragioni, limitatamente a quelle imprese in cui tale adempimento \u00e8 risultato particolarmente complesso e gravoso (numerose perizie di stima dei valori dei beni, pi\u00f9 elaborazione di dati contabili, tempi di esecuzione non compatibili con l\u2019ordinario termine di approvazione del bilancio).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tali casi, si sommano alle particolari esigenze di seguito riportate:<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Esempio Complessit\u00e0 della struttura amministrativa<\/strong><\/p>\n<p>Molteplicit\u00e0 di sedi operative distaccate (in Italia o all\u2019estero) e contabilit\u00e0 separate, presenza di partecipazioni di complessa valutazione o partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto, redazione da parte della capogruppo del bilancio consolidato civilistico, l\u2019appartenenza a certi consorzi o cooperative (ad esempio una societ\u00e0 agricola che conferisce la propria produzione ad una cooperativa\/consorzio che si occupa della trasformazione e\/o distribuzione, pu\u00f2 trovarsi a dover attendere la quantificazione dei contributi associativi o dei ristorni che avviene solo dopo che la cooperativa\/consorzio abbia approvato il bilancio).<\/p>\n<p>La particolare esigenza non \u00e8 invocabile dalle controllate che non redigono il bilancio consolidato (a meno che a loro volta non siano controllanti di altre societ\u00e0 per cui devono valutare la partecipazione).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esempio Esigenze di carattere amministrativo<\/strong><\/p>\n<p>Ristrutturazione del reparto amministrativo, prima adozione degli IAS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esempio Esistenza di patrimoni destinati a specifici affari<\/strong><\/p>\n<p>Creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis e 2447-septies del C.c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esempio Sostituzione\/Ammodernamento del Sistema Informatico<\/strong><\/p>\n<p>Nuove procedure nel sistema informativo aziendale, cambiamento di sistemi e programmi per la rilevazione delle operazioni di gestione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esempio Ristrutturazioni Aziendali<\/strong><\/p>\n<p>Fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, ma anche ristrutturazioni del debito o concordati ecc.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esempio Cause di forza maggiore<\/strong><\/p>\n<p>Furti, incendi, calamit\u00e0 naturali, nonch\u00e9 decesso o grave malattia dell\u2019amministratore unico, le eventuali dimissioni dell\u2019organo amministrativo nell\u2019imminenza del termine ordinario di convocazione dell\u2019assemblea, o comunque assenza di amministratori, direttori generali, responsabili amministrativi o altre figure indispensabili per la predisposizione del bilancio di esercizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esempio Adempimenti contrattuali di rilievo<\/strong><\/p>\n<p>(Per le imprese edili) necessit\u00e0 di disporre dell\u2019approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori da parte del committente.<\/p>\n<p>Da un punto di vista civilistico, si ricorda che l\u2019art.2364 c.2 Cod.Civ. dispone che: \u201c[\u2026] Lo statuto pu\u00f2 prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di societ\u00e0 tenute alla redazione del Bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all\u2019oggetto della societ\u00e0; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall\u2019art. 2428 le ragioni della dilazione.\u201d Pertanto:<\/p>\n<ol>\n<li>deve essere presente la previsione statutaria<\/li>\n<li>le particolari esigenze devono essere riconosciute dagli amministratori con una delibera da adottarsi prima del termine di 120 giorni (vedi la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 13.03.1976, n. 10\/503 che esplica valore anche ai fini fiscali), quindi delibera del consiglio di amministrazione entro marted\u00ec 30\/04\/2019<\/li>\n<li>le esigenze devono sussistere in concreto e gli amministratori sono tenuti a darne segnalazione nella Relazione sulla Gestione oppure nella Nota Integrativa (se il bilancio essendo redatto in forma Abbreviata non riporta la Relazione sulla Gestione)<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Consulta altri articoli sul deposito del Bilancio Europeo di societ\u00e0 ed aziende presso la sezione News del sito ufficiale del software Bilancio Europeo GB, <a href=\"https:\/\/www.softwarebilancio.it\/\">programma per la redazione del bilancio<\/a> semplice e completo sviluppato da GBsoftware S.p.A.<\/p>\n<p>GBsoftware S.p.A. \u00e8 una software house nata dall&#8217;idea di un commercialista e dell&#8217;esperienza di uno studio attivo dal 1977. 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