{"id":36866,"date":"2018-12-03T18:05:42","date_gmt":"2018-12-03T17:05:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=36866"},"modified":"2018-12-03T18:06:32","modified_gmt":"2018-12-03T17:06:32","slug":"assenteismo-e-legittimo-il-ricorso-allagenzia-investigativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2018\/12\/03\/assenteismo-e-legittimo-il-ricorso-allagenzia-investigativa\/","title":{"rendered":"Assenteismo? \u00c8 legittimo il ricorso all\u2019agenzia investigativa"},"content":{"rendered":"<p>Il datore di lavoro pu\u00f2 ricorrere ad un\u2019agenzia investigativa per accertare le cause dell\u2019assenza dal luogo di lavoro e, quindi, il mancato svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa da parte del dipendente. \u00c8 la conclusione a cui \u00e8 giunta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la <strong>sentenza n. 8373 pubblicata il 4 aprile scorso<\/strong>. Quando \u00e8 legittimato, in sostanza, il datore di lavoro a rivolgersi ad un\u2019agenzia investigativa?<\/p>\n<p>La Cassazione ha di fatto, precisato che l\u2019art. 2 dello Statuto dei lavoratori non preclude all\u2019azienda di chiedere l\u2019intervento dell\u2019agenzia investigativa, purch\u00e9 questa \u201cnon sconfini nella vigilanza dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa vera e propria riservata dall&#8217;art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustifichi l&#8217;intervento in questione non solo per <strong>l&#8217;avvenuta prospettazione di illeciti<\/strong> e per <strong>l&#8217;esigenza di verificarne il contenuto<\/strong>, ma anche in ragione del <strong>solo sospetto<\/strong> o della <strong>mera ipotesi<\/strong> che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. 14.2.2011 n. 3590)\u201d.<\/p>\n<p>Le garanzie dei sopra citati articoli dello Statuto dei Lavoratori, si legge ancora nella sentenza, \u201coperano esclusivamente con riferimento all&#8217;esecuzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere <strong>liberamente accertati<\/strong> dal personale di vigilanza o da terzi\u201d.<\/p>\n<p>\u201cOrbene \u2013 spiega la Cassazione nel respingere il ricorso dell\u2019ex dipendente licenziato per giusta causa &#8211; nella fattispecie il convincimento della Corte territoriale si \u00e8 basato sull&#8217;esito di un&#8217;attivit\u00e0 investigativa, oggetto anche di prova testimoniale degli investigatori, rientrante nei poteri di controllo datoriale, in quanto <strong>esercitata in luoghi pubblici<\/strong>, onde \u00e8 stato accertato, per 10 giorni, non solo il mancato rispetto dell&#8217;orario giornaliero di lavoro ma anche che, in orario di lavoro, al di <strong>fuori dell&#8217;ufficio<\/strong>, il dipendente non aveva svolto alcuna attivit\u00e0 lavorativa\u201d.<\/p>\n<p>Secondo i giudici di merito, nel caso in oggetto, l\u2019attivit\u00e0 degli investigatori rientrava quindi tra i poteri di controllo del datore di lavoro in quanto esercitata in luoghi pubblici.\u00a0La Suprema Corte ha, quindi, condiviso la decisione della Corte d\u2019appello secondo la quale il controllo effettuato dagli investigatori non era finalizzato ad accertare le modalit\u00e0 dell\u2019adempimento dell\u2019obbligazione lavorativa bens\u00ec \u201c<strong>le cause dell\u2019assenza del dipendente<\/strong> dal luogo di lavoro concernenti appunto il <strong>mancato svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa<\/strong> da compiersi anche all\u2019esterno della struttura aziendale\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Argo2001New<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.argo2001new.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Agenzia Investigativa Roma<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.argo2001new.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Investigatore privato Roma<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il datore di lavoro pu\u00f2 ricorrere ad un\u2019agenzia investigativa per accertare le cause dell\u2019assenza dal luogo di lavoro e, quindi, il mancato svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa da parte del dipendente. \u00c8 la conclusione a cui \u00e8 giunta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8373 pubblicata il 4 aprile scorso. 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