{"id":33061,"date":"2018-07-05T19:56:27","date_gmt":"2018-07-05T17:56:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=33061"},"modified":"2018-07-05T19:56:27","modified_gmt":"2018-07-05T17:56:27","slug":"la-responsabilita-degli-scafisti-nellingresso-di-migranti-soccorsi-in-acque-internazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2018\/07\/05\/la-responsabilita-degli-scafisti-nellingresso-di-migranti-soccorsi-in-acque-internazionali\/","title":{"rendered":"LA RESPONSABILITA\u2019 DEGLI SCAFISTI NELL\u2019INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>LA RESPONSABILITA\u2019 DEGLI SCAFISTI NELL\u2019INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Con la sentenza n. 29832\/2018 la Corte di Cassazione interviene sul tema in auge alle cronache e relativo al trasporto di migranti clandestini, ed in particolare interviene sul ricorso proposto dal comandante e dal vice comandante di uno scafo, imputati del reato di procurato ingresso illecito di immigrati clandestini, punito in Italia ai sensi dell\u2019art. 12 c. 3 del D.Lgs. 286\/1998, per avere effettuato il trasporto dall\u2019Egitto in Italia di 277 cittadini non appartenenti all\u2019Unione Europea.<br \/>\nAlla declaratoria di responsabilit\u00e0 penale, gi\u00e0 affermata dal Gip, nell\u2019ambito del giudizio abbreviato di primo grado, ne seguitava la conferma, da parte della Corte d\u2019Appello di Catania in sede di gravame, e la conseguente condanna degli imputati alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, nonch\u00e9 alla pena pecuniaria di \u20ac 2.884,00 di multa per ciascun imputato.<br \/>\nLa Corte d\u2019Appello nel confermare la punibilit\u00e0 degli imputati, applicava le aggravanti per aver commesso il fatto in tre o pi\u00f9 persone, in relazione a cinque o pi\u00f9 persone, di aver esposto a pericolo la vita e l\u2019incolumit\u00e0 dei migranti e di averli sottoposti a trattamenti disumani; escludeva, invece l\u2019aggravante del profitto in quanto gli imputati avevano agito in qualit\u00e0 di traghettatori non organizzatori della traversata.<br \/>\nGli imputati ricorrevano dunque per la cassazione della sentenza de qua lamentando in primo luogo la carenza di giurisdizione italiana, in quanto l\u2019azione si sarebbe conclusa in acque sovranazionali, allorch\u00e9, prima del salvataggio da parte della Guardia Costiera, l\u2019imbarcazione sarebbe stata avvicinata da un altro scafo mercantile, disposto a farsi carico del trasporto degli immigrati a Malta, trasporto rifiutato dagli stessi migranti senza alcun intervento attivo da parte degli imputati.<br \/>\nGli imputati lamentavano altres\u00ec, l\u2019erronea applicazione dell\u2019art. 12 D.Lgs. 286\/1998, in quanto l\u2019incriminazione delineata da tale disposizione riguarderebbe non la mera condotta di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina, ma quella volta a procurare l\u2019ingresso illegale dei migranti.<br \/>\nLa Corte di Cassazione, nel ritenere infondato ed inammissibile il ricorso, ha osservato che le questioni giuridiche poste con i motivi di ricorso sono state gi\u00e0 tutte affrontate e risolte dalla Corte Territoriale e nessuno degli argomenti addotti \u00e8 idoneo a superare gli indirizzi gi\u00e0 affermati.<br \/>\nD\u2019altro canto, prosegue la Corte, in punto di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha ripetutamente affermato che sussiste quella del giudice italiano relativamente al delitto di trasporto di cittadini extra comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall\u2019estero a bordo di navi \u201cmadre\u201d, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l\u2019intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poich\u00e9 la condotta di questi ultimi, che operando sotto la copertura della scriminante dello stato di necessit\u00e0 \u00e8 riconducibile alla figura dell\u2019autore mediato, in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti.<br \/>\nGli imputati negano di aver voluto un siffatto esito, proclamandosi indifferenti rispetto a quello che avrebbe potuto essere il luogo dello sbarco, scelto autonomamente dai trasportati, e sostengono che, quand\u2019anche si volesse ritenere la sussistenza del reato, esso si sarebbe perfezionato in acque internazionali, trattandosi di reato a consumazione anticipata.<br \/>\nAnche questa ricostruzione \u00e8 stata smentita dalla suprema Corte, in quanto, anche nei reati a consumazione anticipata \u2013 in cui la condotta di pericolo, gi\u00e0 in s\u00e9 punibile, sia tenuta fuori dal nostro territorio- basta che si verifichino in Italia gli effetti voluti della condotta per potersi validamente radicare la giurisdizione italiana sensi dell\u2019art. 6 c.p.<br \/>\nQuanto poi, alla qualificazione del reato, la tesi secondo la quale gli imputati avrebbero posto in essere una condotta da sussumere nel reato di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina, piuttosto che il pi\u00f9 grave reato di procurato ingresso di immigrati clandestini \u00e8 smentita dalla circostanza per la quale, la fattispecie contestata e da ritenersi non dubitabile, \u00e8 il trasporto dei migranti, e non gi\u00e0 il pi\u00f9 generico compimento di \u201catti diretti a procurarne l\u2019ingresso illegale\u201d, che l\u2019art. 12 d.lgs 286\/1998 punisce solo in via residuale.<br \/>\nLa Corte quindi conclude affermando il principio per cui:Il solo fatto di aver provocato il soccorso per essere in mezzo al mare con imbarcazione inadeguata e in situazione di sovraffollamento e di condizioni meteo avverse \u00e8 sufficiente a escludere che l&#8217;ingresso illegale sia ascrivibile all&#8217;autore mediato del reato, cio\u00e9 la nave svedese, anzinch\u00e9 a coloro che hanno provocato la situazione di emergenza, che in base al diritto del mare obbliga al salvataggio delle persone alla deriva.<br \/>\n@Produzione Riservata<br \/>\nStudio Legale Cimino<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www,studiolegalecimino.eu\">http:\/\/www,studiolegalecimino.eu<\/a><img decoding=\"async\" src=\"scafisti\" alt=\"scafisti responsabili migranti\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA RESPONSABILITA\u2019 DEGLI SCAFISTI NELL\u2019INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI Con la sentenza n. 29832\/2018 la Corte di Cassazione interviene sul tema in auge alle cronache e relativo al trasporto di migranti clandestini, ed in particolare interviene sul ricorso proposto dal comandante e dal vice comandante di uno scafo, imputati del reato di procurato 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