{"id":30250,"date":"2018-03-20T01:49:05","date_gmt":"2018-03-20T00:49:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=30250"},"modified":"2018-03-20T01:49:05","modified_gmt":"2018-03-20T00:49:05","slug":"la-condotta-persecutoria-realizzata-attraverso-facebook-costituisce-reato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2018\/03\/20\/la-condotta-persecutoria-realizzata-attraverso-facebook-costituisce-reato\/","title":{"rendered":"La condotta persecutoria realizzata attraverso Facebook costituisce reato"},"content":{"rendered":"<blockquote><p>F<strong>acebook: La condotta persecutoria realizzata attraverso i social network costituisce reato<\/strong><br \/>\nATTI PERSECUTORI SUL WEB<br \/>\nCon la Sentenza n. 57764\/2017, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla tematica dei social network e sui risvolti penali che possono assumere alcune delle condotte perpetrate su internet.<br \/>\nIl caso di specie: l\u2019imputato era stato condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole di atti persecutori in danno della stessa.<br \/>\nIl ricorrente lamentava carenza di motivazione nonch\u00e9 violazione di legge per diversi motivi: in primo luogo, i giudici di merito avrebbero fondato il proprio convincimento sulla base delle sole affermazioni della parte offesa senza considerare le circostanze fattuali che avrebbero giustificato la condotta lesiva (ossia la rabbia conseguente alla rivelazione da parte della moglie dell\u2019imputato di avere una relazione extraconiugale).<br \/>\nIn secondo luogo, secondo il ricorrente, non risultava provato lo stato d\u2019ansia n\u00e9 il mutamento dello stile di vita della vittima.<br \/>\nIn terzo luogo non sarebbe possibile configurare il reato in esame quando la condotta persecutoria sia realizzata attraverso Facebook.<br \/>\nIn relazione alle censure mosse dal ricorrente, la Corte, premettendo che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell\u2019affermazione di responsabilit\u00e0 penale dell\u2019imputato, previa verifica della credibilit\u00e0 soggettiva del dichiarante e dell\u2019attendibilit\u00e0 del racconto, osserva che i giudici di merito hanno compiutamente analizzato le condotte poste in essere dall\u2019imputato e consistite nell\u2019inoltro di sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso, nella creazione di un profilo Facebook altamente offensivo nei riguardi della persona offesa e in ripetuti appostamenti e pedinamenti, escludendo che la protrazione delle condotte possa essere riconducibile a un moto rabbia dovuto alla rivelazione della relazione extraconiugale e dando compiuta motivazione delle ragioni per cui tali condotte non erano ascrivibili ad una mera percezione soggettiva della vittima.<br \/>\nPer quanto riguarda, infine, la configurabilit\u00e0 del reato in esame laddove la condotta persecutoria sia realizzata attraverso Facebook, la Corte osserva che la giurisprudenza ammette che messaggi o filmati postati sui social network integrino l\u2019elemento oggettivo del delitto di atti persecutori, in relazione al fatto che l\u2019attitudine dannosa di tali condotte non \u00e8 tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa. Infatti, nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza che la donna poteva ignorare le foto, i video e i commenti semplicemente non accedendo al profilo Facebook, in quanto l\u2019attitudine dannosa \u00e8 riconducibile alla pubblicizzazione di contenuti, posto peraltro che l&#8217;apertura della pagina sul social network rappresenta solo una delle modalit\u00e0 con le quali si \u00e8 estrinsecata la condotta persecutoria dell&#8217;uomo che, in pi\u00f9 ha posto in essere un serie di condotte \u2013 invio sms e pubblicazione di vari post denigratori a carico della parte offesa \u2013 si da provocare stato d&#8217;ansia e mutamento delle abitudini di vita della vittima, tali da integrare il reato contestato.<br \/>\n@Produzione Riservata<br \/>\nStudio Legale Gelsomina Cimino<\/p>\n<p>http:\/\/www.studiolegalecimino.eu<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Facebook: La condotta persecutoria realizzata attraverso i social network costituisce reato ATTI PERSECUTORI SUL WEB Con la Sentenza n. 57764\/2017, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla tematica dei social network e sui risvolti penali che possono assumere alcune delle condotte perpetrate su internet. 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