{"id":29711,"date":"2018-03-02T11:05:52","date_gmt":"2018-03-02T10:05:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=29711"},"modified":"2018-03-02T11:05:52","modified_gmt":"2018-03-02T10:05:52","slug":"la-richiesta-di-aumento-in-bolletta-agli-utenti-dallautorita-per-lenergia-e-illegittima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2018\/03\/02\/la-richiesta-di-aumento-in-bolletta-agli-utenti-dallautorita-per-lenergia-e-illegittima\/","title":{"rendered":"la richiesta di aumento in bolletta agli utenti  dall&#8217;autorit\u00e0 per l&#8217;energia \u00e8 illegittima"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>\u201cNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non in base alla legge\u201d<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nessun potere impositivo dunque in capo all\u2019Autorit\u00e0 la cui Deliberazione N\u00b050 del 1 febbraio 2018 deve considerarsi contraria alle norme di rango costituzionale, quali il principio di legalit\u00e0 di cui all\u2019art. 23 Costituzione<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Con le Sentenze n. 5619 e 5620 pubblicate entrambe il 30.11.2017, il Consiglio di Stato interviene sulla questione \u2013 gi\u00e0 lungamente dibattuta presso il TAR Lombardia che aveva affrontato la questione con diverse pronunce emesse tra il 2015 e il 2016 &#8211; relativa alla legittimit\u00e0 di diverse deliberazioni dell\u2019Autorit\u00e0 per l&#8217;Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (d&#8217;ora in poi A.E.E.G.S.I.), con particolare riferimento al &#8220;codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell&#8217;energia elettrica&#8221;, nella parte in cui &#8220;introduce una nuova disciplina in materia di garanzie per l&#8217;accesso al servizio di trasporto, di fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti&#8221; e &#8220;dispone che gli utenti del servizio di trasporto e vendita dell&#8217;energia (c.d. &#8220;traders&#8221;) debbono prestare garanzie alle imprese distributrici di energia elettrica.<br \/>\nLa questione concerneva i corrispettivi degli oneri generali del sistema elettrico e alla possibilit\u00e0 che A.E.E.G.S.I. possa imporre ai traders obblighi di garanzia a favore dei soggetti distributori in caso di inadempimento delle obbligazioni gravanti ex lege sui clienti, utenti finali del servizio.<br \/>\nPer una migliore comprensione del thema decidendum, va premesso che \u201coneri generali di sistema\u201d sono i costi relativi agli incentivi per le fonti rinnovabili e i costi da destinare a finalit\u00e0 sociali, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Sono fissati per legge e, ai sensi dell\u2019art. 39, co. 3, del D.L. 83\/2012 vengono fatturati dal Distributore verso il venditore che dovr\u00e0 riversarli alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), oltre che alla societ\u00e0 Gestore dei servizi Energetici.<br \/>\nConseguentemente tali oneri generali di sistema si ritrovano inclusi nella bolletta elettrica e vengono parametrati al costo effettivo dell\u2019energia e del servizio reso in favore del consumatore finale: gli interventi di A.E.E.G.S.I. sono stati nel senso di prevedere, a carico dei traders (il soggetto che porta l\u2019energia nelle singole case) e laddove il cliente finale fosse rimasto inadempiente, di fornire garanzie idonee in favore del distributore affinch\u00e8 quest\u2019ultimo non avesse a risentire della morosit\u00e0 accumulata dai clienti finali.<br \/>\nCalcolando che il debito attuale in circa 1 miliardo di euro (ma la cifra \u00e8 solo approssimativa),<br \/>\nl\u2019 A.E.E.G.S.I. dopo essersi vista annullare in sede giurisdizionale, le precedenti deliberazioni che volevano tale debito a carico dei Traders, ha adottato una Deliberazione a dir poco sconcertante e certo tale da pesare sulle tasche dei cittadini, per cui tutta la morosit\u00e0 accumulata dal 1\u00b0 gennaio 2016 sar\u00e0 posta a carico dei cittadini in regola con i pagamenti!<br \/>\nA fondamento della Delibera (la n. 50 del 1\u00b0 Febbraio 2018) l\u2019Autorit\u00e0 ha posto l\u2019esigenza di far fronte all\u2019inadempimento dei venditori verso i distributori che tuttavia, hanno provveduto al pagamento verso la Cassa dei Servizi energetici Ambientali di quegli oneri di gestione che, tuttavia, stando alle pronunce della giustizia amministrativa, devono restare a carico degli Utenti Finali.<br \/>\n\u201cUn gioco di parole per salvaguardare i Potenti a spese dei cittadini onesti e rispettosi degli impegni assunti\u201d<br \/>\nCerchiamo di fare ordine:<\/p>\n<p>il risultato finale di oltre dieci procedimenti aperti presso il TAR Lombardia e culminati presso il Consiglio di Stato, \u00e8 stato nel senso di precisare che i poteri attribuiti all\u2019Autorit\u00e0, sono quelli previsti dall\u2019art. 2, co. 12, lett. e) della Legge n. 481\/1995stabilisce e aggiorna&#8230; le tariffe di base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, di cui ai commi 17, 18 e 19, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell&#8217;interesse generale in modo da assicurare&#8230;la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 1&#8243;e, soprattutto, ha escluso che l\u2019Autorit\u00e0, in forza della disposizione richiamata, possa ritenersi autorizzata ad intervenire a gamba tesa sui rapporti contrattuali tra distributore e venditore o tra questi e il cliente finale.<br \/>\nLa sentenza del Consiglio di Stato \u2013 che pure, nella deliberazione n. 50\/18, \u00e8 stata assurta dall\u2019Autorit\u00e0, come presupposto fattuale da cui far discendere la \u201cnuova\u201d imposizione a carico dei cittadini \u2013 richiamando l\u2019art. 3, comma 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 79\/99, ha piuttosto ribadito che l\u2019Autorit\u00e0 ha SOLO il potere di individuare gli oneri generali di sistema, con &#8220;conseguente adeguamento del corrispettivo&#8221; relativo all&#8217;accesso e all&#8217;uso della rete di trasmissione.<br \/>\nNessun potere impositivo dunque in capo all\u2019Autorit\u00e0 la cui Deliberazione deve considerarsi contraria alle norme di rango costituzionale, quali il principio di legalit\u00e0 di cui all\u2019art. 23 Costituzione (\u201cNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non in base alla legge.\u201d) e norme di estrazione comunitaria che impongono il rispetto dei principi di economicit\u00e0 e ragionevolezza, da considerarsi come principi immanenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u2019energia.<br \/>\nIn definitiva, la conclusione cui \u00e8 pervenuto il Consiglio di Stato, si ribadisce, di segno contrario alle affermazioni contenute nell\u2019ultima Deliberazione di A.E.E.G.S.I., \u00e8 nel senso di escludere alcun potere impositivo a carico dell\u2019Autorit\u00e0 o di un terzo che non sia espressamente prevista dalla legge (e che si possa essere obbligati a pagare debiti altrui non \u00e8 previsto da alcuna legge n\u00e9 nazionale n\u00e9 sovranazionale!); e soprattutto, nel dare atto che l\u2019attuale compendio normativo evidenzia il &#8220;difetto di una previsione legislativa circa il soggetto che subisce le conseguenze dell&#8217;inadempimento dei clienti finali&#8221;.<br \/>\nUn vuoto normativo dunque, che impone un intervento del legislatore e non certo un colpo di coda ad opera di un\u2019Autorit\u00e0 Amministrativa Indipendente a tutela dei poteri forti e \u2013 come sempre \u2013 a discapito dell\u2019anello pi\u00f9 debole della filiera.<br \/>\nProcedendo di questo passo, dopo il canone RAI, dopo gli oneri dell\u2019energia, ci si dovr\u00e0 forse aspettare che il cittadino onesto debba sostenere anche tutti i debiti per tasse non pagate da altri; per canoni di locazione delle case popolari; per sanzioni amministrative e chiss\u00e0 che altro ancora!?<br \/>\n\u00c8 evidente che ammettere, legittimandolo, un sistema impositivo siffatto, significherebbe stravolgere, anzi, abbattere il sistema di garanzie sotteso alla Carta Costituzionale e alle norme di rango sovranazionale che vogliono il Cittadino al centro del sistema di tutele e guarentigie a difesa della personalit\u00e0 umana.<br \/>\n\u201cIl buon cittadino \u00e8 quello che non pu\u00f2 tollerare nella sua patria un potere che pretende d&#8217;essere superiore alle leggi\u201d<br \/>\nStudio Legale Gelsomina Cimino<\/p>\n<p>http:\/\/studiolegalecimino.eu\/laumento-bolletta-voluto-dallautorita-illegittimo\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non in base alla legge\u201d Nessun potere impositivo dunque in capo all\u2019Autorit\u00e0 la cui Deliberazione N\u00b050 del 1 febbraio 2018 deve considerarsi contraria alle norme di rango costituzionale, quali il principio di legalit\u00e0 di cui all\u2019art. 23 Costituzione Con le Sentenze n. 5619 e 5620 pubblicate [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4618,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[18677,18676,16098,16568,15288,1049,16099,15290,15289],"class_list":["post-29711","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia-e-finanza","tag-a-e-e-s-g-i","tag-aeesgi","tag-avvocato-a-roma","tag-avvocato-cimino","tag-gelsomina-cimino","tag-roma","tag-studio-legale-a-roma","tag-studio-legale-cimino","tag-studio-legale-gelsomina-cimino"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4618"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29711"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29711\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29712,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29711\/revisions\/29712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}