{"id":26577,"date":"2017-11-21T19:42:36","date_gmt":"2017-11-21T18:42:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=26577"},"modified":"2017-11-21T19:42:36","modified_gmt":"2017-11-21T18:42:36","slug":"giudizio-di-ottemperanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2017\/11\/21\/giudizio-di-ottemperanza\/","title":{"rendered":"GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p><strong>\u201cSe la Pubblica Amministrazione non adempie all\u2019ordine del Giudice, provvede il Prefetto. Lo stabilisce il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con Sentenza su ricorso proposto dall\u2019Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/studiolegalecimino.eu\/wp-content\/downloads\/sentenza_3_diritto_amministrativo.pdf\">http:\/\/studiolegalecimino.eu\/wp-content\/downloads\/sentenza_3_diritto_amministrativo.pdf<\/a> <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)<\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>ex art. 74 cod. proc. amm.;<\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 11551 del proposto da:<\/p>\n<p>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. <strong>Gelsomina Cimino<\/strong>, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto 116;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall\u2019Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<\/p>\n<p>nei confronti di non costituito in giudizio;<\/p>\n<p>per ottemperanza dell\u2019ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma del sezione civile iv bis nel procedimento esecutivo RGE 39719\/<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<\/p>\n<p>Viste le memorie difensive;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p>FATTO e DIRITTO<\/p>\n<p>La ricorrente \u00e8 la moglie separata di xxxxx sottufficiale della Marina Militare. Nel decreto di omologa della separazione consensuale il Tribunale di Tivoli disponeva che il militare versasse mensilmente a favore del coniuge un assegno di \u20ac 350.<\/p>\n<p>Avendo il xxxxx cessato dal maggio 2012 di adempiere al suo obbligo, la ricorrente procedeva ad effettuare un pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento del suo assegno di mantenimento direttamente dall\u2019ente pagatore del marito.<\/p>\n<p>Dopo alcuni rinv\u00eci per mancata presentazione del terzo debitore che doveva rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., il giudice dell\u2019esecuzione assegnava le somme maturate per un importo pari a \u20ac 6.168.\/00<\/p>\n<p>La ricorrente con il presente ricorso chiede che il giudice dia un termine perentorio per procedere al pagamento di quanto maturato ed in caso di ulteriore inottemperanza nomini un commissario ad acta.<\/p>\n<p>Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio facendo presente che era stato comunicato con posta elettronica certificata al difensore della ricorrente in data xxx che il xxxxx era stato posto in congedo e che quanto alla gestione amministrativa passava all\u2019IN PS a decorrere dalla camera di consiglio del xxx il ricorso passava in decisione.<\/p>\n<p>Il ricorso pu\u00f2 essere accolto solo parzialmente.<\/p>\n<p>Come argomentato correttamente dalla difesa erariale, il Ministero della Difesa pu\u00f2 essere considerato onerato come terzo pignorato solo a partire dalla notifica del pignoramento e fino alla cessazione del rapporto di impiego con il xxxxx<\/p>\n<p>Si tratta di complessivi nove mesi nel corso dei quali \u00e8 maturato un debito di \u20ac 3.150 che l\u2019Amministrazione dovr\u00e0 versare senza ulteriore indugio alla ricorrente.<\/p>\n<p><strong>Pertanto va ordinato al Ministero della Difesa di ottemperare all\u2019ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma provvedendo al pagamento di quanto ivi previsto, entro centoventi giorni dalla comunicazione<\/strong> o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ipotesi di ulteriore inadempimento, provveder\u00e0 \u2014 su richiesta di parte \u2014 nei sessanta giorni successivi, in veste di Commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato<\/strong>, anche con le modalit\u00e0 di cui all\u2019art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 669 del 1996 (conv. dalla legge n. 30\/1997), con spese a carico dell\u2019Amministrazione inadempiente, che vengono quantificate sin da ora in \u20ac. 300 oltre le spese documentate.<\/p>\n<p>In tal caso il Ministero sar\u00e0 condannato, ai sensi dell\u2019art. 114, comma 4 lett. E), c.p.a. al pagamento di ulteriori interessi legali, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato alla P.A. per provvedere.<\/p>\n<p>Le spese di lite vanno poste a carico dell\u2019Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione all\u2019ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma del xxxx\u00a0\u00a0 nel procedimento 39719\/ secondo le modalit\u00e0 e nei termini indicati in motivazione.<\/p>\n<p><strong>Nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma<\/strong> (con facolt\u00e0 di delega ad un funzionario), il quale provveder\u00e0, nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all\u2019esecuzione del giudicato.<\/p>\n<p>Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di \u20ac 1.000,00 (mille\/00), oltre agli accessori di legge, con restituzione del contributo unificato.<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno xxxx con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>Concetta Anastasi, Presidente<\/p>\n<p>Ugo De Carlo, Consigliere,<\/p>\n<p>Estensore Paola Patatini, Referendario<\/p>\n<p>L\u2019ESTENSORE Ugo De Carlo<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE Concetta Anastasi<\/p>\n<p>IL SEGRETARIO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA \u201cSe la Pubblica Amministrazione non adempie all\u2019ordine del Giudice, provvede il Prefetto. 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