{"id":26287,"date":"2017-11-09T20:49:48","date_gmt":"2017-11-09T19:49:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=26287"},"modified":"2017-11-09T20:49:48","modified_gmt":"2017-11-09T19:49:48","slug":"anac-autorita-nazionale-anticorruzione-poteri-sanzionatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2017\/11\/09\/anac-autorita-nazionale-anticorruzione-poteri-sanzionatori\/","title":{"rendered":"ANAC Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione  \u201cPoteri Sanzionatori\u201d"},"content":{"rendered":"<p><strong>ANAC <\/strong>Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione<strong>\u00a0 \u201cPoteri Sanzionatori\u201d<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019annotazione nel casellario informatico, ai sensi dell\u2019art. 6, co. 11 e dell\u2019art. 48 d. lgs n. 163\/2006 e art. 8, co. 2, lett r) ed s) del dpr n. 207\/2010, nonch\u00e9 l\u2019irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545,00 di cui all\u2019art.6, co. 11 del d. lgs n. 163\/2006 non pu\u00f2 avvenire se manca la prova circa la sussistenza degli elementi soggettivi del dolo o almeno della colpa grave e, in ogni caso, gi\u00e0 nella fase di ammissione dell\u2019Operatore Economico alle procedure di gara, grava sulla SA l\u2019onere di verificare la presenza dei requisiti richiesti a pena di nullit\u00e0: <strong>\u00e8 quanto ha deciso l\u2019ANAC in un procedimento in cui l\u2019Avvocato \u00a0Gelsomina CIMINO rappresentava l\u2019Operatore Economico<\/strong> <strong>destinatario della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio cit.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/studiolegalecimino.eu\/wp-content\/downloads\/Provvedimento_ANAC.pdf\">http:\/\/studiolegalecimino.eu\/wp-content\/downloads\/Provvedimento_ANAC.pdf<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione<\/p>\n<p>Prot. Uscita del 11\/07\/2017<\/p>\n<p>Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici<\/p>\n<p>Numero :0090016\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IL DIRIGENTE<\/p>\n<p>Ufficio : \u00a0SG &#8211; USAN Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Spett.le xxxxxxxxspa Genova<\/p>\n<p>16137 GENOVA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Rif.: USAN\/16\/34784\/clc<\/p>\n<p><strong>OGGETTO: Procedimento sanzionatorio per l&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell&#8217;art. 6, co. 11, e dell&#8217;art. 48, del d. lgs. 163\/2006 e s.m.<\/strong><\/p>\n<p>Operatore economico: A.T..L. ROMA<\/p>\n<p>Stazione \u00a0\u00a0appaltante:\u00a0 .\u00a0 xxxxxxxxx Genova spa\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;<\/p>\n<p>Procedura di cottimo fiduciario per l&#8217;outsourcing dell&#8217;attivit\u00e0 di gestione delleXXXXXXXXX<\/p>\n<p><strong>Comunicazione provvedimento<\/strong><\/p>\n<p><strong>Si trasmette copia della delibera n. 663, assunta dal Consiglio dell&#8217;Autorit\u00e0 nell&#8217;adunanza del 14<\/strong><\/p>\n<p><strong>giugno \u00a02017, con la quale \u00e8 stata disposta l&#8217;archiviazione del procedimento in oggetto.<\/strong><\/p>\n<p>Delibera n.663 del 14 giugno 2017<\/p>\n<p>Oggetto: Procedimento sanzionatorio per l&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell&#8217;art. 6, co. 11, e dell&#8217;art 48, del d. lgs. 163\/2006 e s.m., avviato su segnalazione della Stazione appaltante, xxxx \u00a0\u00a0Genova S.p.a.&#8221;, nei confronti di &#8220;A.T.I. xxxxxxxxx<\/p>\n<p>. e .. .xxxxxxxxxx ROMA<\/p>\n<p>gara\u00a0 &#8220;Procedura\u00a0 di\u00a0 cottimo\u00a0 fiduciario\u00a0 per\u00a0 l&#8217;outsourcing\u00a0 dell&#8217;Attivit\u00e0\u00a0 di XXXXXXXXX<\/p>\n<p>Importo dell&#8217;appalto IVA esclusa: \u20ac. 850.000,00<\/p>\n<p>Stazione appaltante: .\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Genova SPA \u00b7<\/p>\n<p>Operatore\u00a0\u00a0 economico:<\/p>\n<p>C.F.XXXXXXXX<\/p>\n<p>Fascicolo\u00a0 \u00a0USAN\/38-48\/16\/34784<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il Consiglio dell&#8217;Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione<\/strong> nell&#8217;adunanza del 14 giugno 2017;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;articolo 19, comma 2, del decreto &#8211; legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,<\/p>\n<p>dalla \u00a0legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall&#8217;Autorit\u00e0 di&#8221; vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi\u00a0 e forniture\u00a0 sono\u00a0 trasferiti all&#8217;Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;articolo 6, comma \u00a0\u00a011, \u00a0del decreto legislativo\u00a0 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede l&#8217;irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie\u00a0 (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicit\u00e0 delle dichiarazioni rese) nei confronti dei soggetti che rifiutano\u00a0 od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni\u00a0 o di esibire i documenti richiesti dall&#8217;Autorit\u00e0 ai sensi del\u00a0\u00a0 comma 9 del medesimo &#8216;articolo,\u00a0 ovvero che forniscono \u00ad informazioni \u00b7o esibiscono\u00a0 documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano\u00a0 alla richiesta\u00a0 della stazione appaltante o dell&#8217;ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei\u00a0 requisiti\u00a0 di\u00a0 partecipazione\u00a0 alla\u00a0 procedura\u00a0 di affidamento,\u00a0 nonch\u00e9\u00a0 nei\u00a0 confronti\u00a0 degli\u00a0 operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa &#8216;il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatari\u00a0 o agli organismi di attestazione;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .<\/p>\n<p>Visto l&#8217;articolo 48, commi 1e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti cli capacit\u00e0 economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull&#8217;aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda<\/p>\n<p>di partecipazione o nell&#8217;offerta, le stazioni appaltanti\u00a0 procedono\u00a0 all&#8217;esclusione\u00a0 del\u00a0 concorrente medesimo dalla gara, all&#8217;escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all&#8217;Autorit\u00e0 per i provvedimenti di cui all&#8217;art. 6, co. 11, del d. lgs. 163\/2006 e s.m., e, altres\u00ec, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;<\/p>\n<p>Vista la determinazione dell&#8217;Autorit\u00e0 di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1\/2014, recante indicazioni interpretative in merito al procedimento\u00a0 \u00a0di verifica dei requisiti speciali per la\u00a0 partecipazione \u00a0\u00a0alle\u00a0 procedure\u00a0 di\u00a0 affidamento\u00a0 dei\u00a0 contratti\u00a0 pubblici\u00a0 di\u00a0 lavori,\u00a0 servizi\u00a0\u00a0 e &#8220;forniture, nonch\u00e9 indicazioni sugli obblighi di segnalazione all\u2019 Autorit\u00e0, da parte delle stazioni appaltanti, delle esclusioni dalle gare;<\/p>\n<p>Visto il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, emanato ai sensi dell&#8217;art. 8, co. 4, del d. lgs. 163\/2006 e s.m.;<\/p>\n<p>Vista la segnalazione\u00a0 \u00a0effettuata\u00a0 \u00a0dall&#8217; xxxx Genova spa \u00a0con nota acquisita al protocollo di questa Autorit\u00e0 in data 01.03.2016 n. 34784 e successiva integrazione documentale prot \u00a0\u00a0Anac n. 91956 del 10.06.2016, con la quale la predetta S.A. ha segnalato l&#8217; esclusione. dell&#8217;ATI &#8221; e\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 , in quanta il raggruppamento verticale indicato in sede di partecipazione non era previsto nella lettera di&#8217; invito;.<\/p>\n<p>xxxxxxxxx Non era in possesso della certificazione ISO 9001:2008; il xxxxxx\u00a0 non era in possesso della licenza amministrativa\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 . ed \u00b7inoltre risultavano a carico dello stesso violazioni definitivamente accertate dall\u2019Agenzia delle Entrate di Milano;<\/p>\n<p>Vista la nota\u00a0 del 02.09.2016, prot\u00a0 n. 127657, di avvio al procedimento\u00a0 di annotazione da parte dell&#8217;Autorit\u00e0, nei confronti dell\u2019operatore economico \u00a0A.T.I.xxxx inviata \u00b7anche alla S.A., contenente l&#8217;indicazione della possibilit\u00e0 che il procedimento si poteva concludere con l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell\u2019art. 6, co. 11, d. lgs. 163\/2006 e s.m., e, in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati che la stessa violazione poteva comportare anche l&#8217;inserimento \u00b7di apposita annotazione nel Casellario informatico, con conseguente sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;<\/p>\n<p>Vista la richiesta, contenuta nella citata nota prot. 127657, rivolta all\u2019operatore economico di produrre una memoria difensiva, da far pervenire nel termine di 30 giorni, nonch\u00e9 l&#8217;indicazione della possibilit\u00e0 di richiedere un\u2019audizione dinanzi all&#8217;Ufficio, nel medesimo termine;<\/p>\n<p>Vista \u00a0\u00a0la memoria difensiva trasmessa\u00a0 dall&#8217;operatore economico, acquisita\u00a0 al protocollo\u00a0 di questa . Autorit\u00e0 al n. 143757 del 03.1.0.2016;<\/p>\n<p>Vista la nota prot \u00a0Anac n. 186185 del 16.12.2016 con la quale la S.A. ha trasmesso l\u2019estratto della<\/p>\n<p>sentenza di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova;<\/p>\n<p>Visto il verbale dell\u2019audizione tenutasi in data 10.01.2017 presso l&#8217;ufficio istruttore;<\/p>\n<p>Vista la comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa alle parti in data 01.06.2017 prot. 75763;<\/p>\n<p>Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell\u2019istruttoria;<\/p>\n<p><strong>Procedimento istruttorio\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>\u00b7.<\/p>\n<p>La Stazione appaltante xxxxx-. Genova S.p.a., con comunicazione acquisita al protocollo dell\u2019Autorit\u00e0 n.34784 del 01.03.2016 e successiva integrazione documentale prot ANAC nn. 91956 del 10.06.2016, ha segnalato l&#8217;esclusione dalla gara indicata in oggetto della costituenda A.T.I xxxxxx\u00b7 per.l e motivazioni di seguito riportate:<\/p>\n<p>1) il raggruppamento verticale indicato in sede di partecipazione alla gara con il riparto delle prestazioni cos\u00ec operato\u00b7dall&#8217;o.e. non \u00e8 previsto nella lettera di invito \u00e8 quindi illegittimo ed in contrasto con l&#8217;art. 37, comma 2, d.lgs 163\/ 2006 e comunque non rispondente all&#8217;effettiva &#8220;consistenza delle attivit\u00e0 oggetto della commessa,\u00b7<\/p>\n<p>2) La mandante xxxx non risulta in possesso della certificazione ISO 9001:2008 richiesta in capo a ciascuna delle imprese associate (capo 4, lett.d e capo 6, ultimo cpv, lettera d&#8217;invito) come dichiarato in sede di partecipazione;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00b7<\/p>\n<p>3) La mandataria xxx non risulta in possesso della licenza amministrativa ed inoltre \u00e8 emersa la sussistenza di varie violazioni definitivamente accertate dall&#8217;Agenzia delle Entrate di Milano, attestate alla data del 21\/ 10\/ 2015 &#8216;rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse per un importo non corrisposto di \u20ac 30.834,36 per gli anni 2002, 2004, 2005 notificate con cartelle esattoriali del 22\/ 03\/ 2008, 13\/01\/ 2010, 29\/ 01\/ 2010, 12\/ 05\/ 2010, &#8211; non dichiarate in sede di partecipazione .<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In relazione a quanto segnalato dalla S.A., l&#8217;Ufficio Istruttore, con la nota prot 127657 del 02.09.2016, regolarmente notificata nella stessa data tramite pec alle parti, ha avviato il procedimento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 48 e 38 comma 1-tert del dlgs. 163\/2006, nei confronti della predetta costituenda ATI.<\/p>\n<p>Con nota acquisita al prot Anac n. 143757 del 03.10.2016 il xxx ha\u00a0 fatto presente che, previa comunicazione di impegno \u00b7alla costituzione di un&#8217;A.T.I. di tipo verticale con xxxxxx ha\u00a0 partecipato alla gara de qua allegando la dichiarazione sostitutiva circa il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 ed il possesso \u00b7della Licenza amministrativa xxx per xxxxxx<\/p>\n<p>Durante l&#8217;apertura\u00a0 delle offerte si sono verificate delle anomalie che hanno portato\u00a0 l&#8217;o.e. a denunciare\u00a0 alle competenti autorit\u00e0 l&#8217;evento\u00a0 ed a proporre\u00a0 un ricorso\u00a0 giurisdizionale innanzi al TAR con richiesta di annullamento dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della xxxxxxx \u00a0dalla gara,giungendo cos\u00ec alla conseguente\u00a0 aggiudicazione in proprio\u00a0 favore. \u00a0Successivamente,\u00a0 al fine \u00a0di confermare\u00a0 quanto\u00a0 dichiarato\u00a0 in sede\u00a0 di partecipazione,\u00a0 l&#8217;ATI per\u00a0 mezzo\u00a0 del xxxxx\u00a0\u00a0\u00a0 ha\u00a0 provveduto\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 trasmettere\u00a0\u00a0 la\u00a0 documentazione\u00a0\u00a0 di\u00a0 comprova\u00a0\u00a0 richiamando\u00a0\u00a0 il contenuto dell&#8217;atto di impegno alla costituzione di ATI, gi\u00e0 posto\u00a0 all&#8217;attenzione della S.A., in quanto rientrante\u00a0 tra\u00a0 i documenti\u00a0 a\u00a0 corredo\u00a0 dell&#8217;offerta.\u00a0 In virt\u00f9 di tale\u00a0 impegno,\u00a0 secondo\u00a0 l&#8217;o.e., trovava espressa previsione la circostanza secondo cui: &#8220;nella suddivisione dei compiti e delle funzioni derivanti dall \u2018 incarico, la societ\u00e0 mandataria, xxxxxxxx gestisce i rapporti con l\u2019ente Appaltante, assumendo ogni responsabilit\u00e0 in ordine alla corretta \u00a0esecuzione dell&#8217;incarico (da qui, la titolarit\u00e0 in capo ad essa della\u00a0 \u00a0Certificazjone \u00a0ISO per attivit\u00e0 di xxxxxxxx a favore delle Pubbliche Amministrazjonj,\u00b7 la societ\u00e0 mandante, ovvero I&#8217; xxxxxx\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00b7 invece, ha il ruolo di curare l&#8217;attivit\u00e0 di xxxxxxxx<\/p>\n<p>(da qui-la titolarit\u00e0 in capo ad essa della licenza\u00a0\u00a0 amministrativa. In relazione \u00b7a tale situazione, pertanto l&#8217;o.e. ha evidenziato che se da un lato, potrebbe essergli imputata una responsabilit\u00e0 in relazione ad un&#8217;eventuale\u00a0 inesatta\u00a0 interpretazione della lettera\u00a0 di invito, dall&#8217;altro occorre\u00a0 comunque<\/p>\n<p>considerare \u00a0come in tale condotta non siano ravvisabili gli estremi di dolo o colpa grave, avendo lo \u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .\u00b7<\/p>\n<p>stesso \u00a0ritenuta legittima la propria partecipazione alla citata procedura di cottimo fiduciario in qualit\u00e0 di<\/p>\n<p>raggruppamento \u00a0verticale, ai sensi dell&#8217;art. 37, comma 2, del d. lgs 163\/2006.<\/p>\n<p>Con riguardo alla comunicazione resa dall&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate di Milano, il xxxxxxx\u00a0\u00a0 ha\u00a0\u00a0 affermato che\u00a0 ne\u00a0\u00a0 \u00e8\u00a0 derivato\u00a0 un\u00a0\u00a0 apposito\u00a0\u00a0 giudizio\u00a0 incardinato \u00b7presso\u00a0\u00a0 la Commissione Provinciale di Milano teso all&#8217;annullamento di cartelle mai notificate e comunque viziate. Nell&#8217;audizione del 10 gennaio 2017 svolta nell&#8217;ambito del presente\u00a0 \u00a0procedimento\u00a0 \u00a0sono intervenuti per l&#8217;Operatore\u00a0 economico\u00a0\u00a0 xxxxxxx ati,<\/p>\n<p>l&#8217;avv. Gelsomina Cimino; per la Stazione appaltante xxxxxx Genova spa : il RUP \u00a0\u00a0ing \u00a0xxxxxxx e l&#8217;Avv. xxxxxxx<\/p>\n<p>Nel corso \u00b7dell&#8217; audizione,\u00a0 l&#8217; Avvocato Gelsomina Cimino, riportandosi\u00a0 alla\u00a0 memoria\u00a0\u00a0 depositata,\u00a0 ha\u00a0 ribadito l&#8217;insussistenza \u00b7di elementi\u00a0 soggettivi\u00a0 di cui all&#8217;art.\u00a0 38 del d. lgs 163\/2006.\u00a0 Ci\u00f2 si evincerebbe chiaramente, oltre che dai documenti trasmessi alla S.A., anche dalla nota\u00a0 del 13.11.2015 che il xxxxx ha formulato, su espressa richiesta della S.A. esplicitando la sua diretta interpretazione del bando di gara in ordine alla possibilit\u00e0 di diversificare le attivit\u00e0, oggetto dell\u2019affidamento,\u00a0 potendo ricorrere all&#8217;istituto dell&#8217;ATI di tipo verticale, facolt\u00e0 consentita dalle norme di riferimento e dall&#8217; Autorit\u00e0 con due pareri resi su questioni analoghe nel 2015.<\/p>\n<p>In ordine \u00a0\u00a0alla\u00a0 contestazione \u00a0relativa\u00a0 alla\u00a0 sussistenza\u00a0 di irregolarit\u00e0 fiscale\u00a0 a\u00a0 carico\u00a0 del \u00a0xxxxxxxxx<\/p>\n<p>l&#8217; avvocato \u00a0Gelsomina Cimino\u00a0 ha\u00a0 affermato\u00a0 che\u00a0 trattasi\u00a0 cli\u00a0 situazioni\u00a0 relative\u00a0 al\u00a0 2008\u00a0 e ampiamente prescritte rispetto alle quali pende\u00a0 ricorso alla Commissione Tributaria di Milano come attestato nel documento 12 allegato alla memoria;<\/p>\n<p>L&#8217;ing. xxxx per\u00a0 la\u00a0 S.A.,\u00a0 si \u00e8 riportata\u00a0 completamente\u00a0 ai\u00a0 contenuti \u00a0della\u00a0 segnalazione\u00a0 e\u00a0 alla giurisprudenza ivi richiamata.<\/p>\n<p>In data 1.06.2017 prot.75763, sono \u00b7state trasmesse le\u00a0 risultanze istruttorie alle parti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Risultanze istruttorie e valutazioni<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La S.A. ha provveduto alla revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria alla costituenda A.T.I. con. quattro motivazioni. &#8216;il primo motivo di esclusione \u00b7dalla gara, indicato dalla stazione appaltante; <strong>\u00e8\u00a0 assorbente e\u00b7. preclude pertanto la disamina degli altri tre..<\/strong><\/p>\n<p>Rileva infatti, nel caso di specie, che\u00a0 xxx in data 17.11.2015, in sede di partecipazione abbia allegato all&#8217;Istanza una &#8221;Dichiarazione di impegno a costituire una Associazione temporanea di imprese (art. 37, comma 8 del d. lgs 163\/2006 \u00b7 s.m.i.) con xxxx \u00a0indicando nel documento che in \u00b7caso .di aggiudicazione &#8220;sar\u00e0 nominata&#8217; capogruppo l&#8217;impresa xxxxx che avr\u00e0 una percentuale di partecipazione all&#8217;appalto nella categoria prevalente pari al 60%; che l&#8217;impresa mandante xxxxxx\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 avr\u00e0 il compita di gestire autonomamente ,tutti &#8216;i rapporti con xxxx compreso xxxxxxx oggetto dell\u2019appalto;che all\u2019impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i piu ampi poteri sia per la stipula del contratto d\u2019appalto in nome e pero conto proprio e delle mandanti, sia perl\u2019espletamento di tutti gli atti dipendenti dall\u2019appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all\u2019estinzione di ogni rapporto con l\u2019Ente appaltante.<\/p>\n<p>La stessa S.A. ha rilevato che il riparto \u00b7delle prestazioni cosi operato dal concorrente non era previsto. nella lettera di_ invito ed \u00e8, pertanto, da considerarsi non compatibile con la legge speciale di gara, tenuto conto che, secondo quanto stabilito dall&#8217;art\u00b737;.comma 2, del\u00b7d. lgs 163\/2006,\u00b0\u00b7negli appalti di servizi \u00e8\u00a0 la stazione appaltante ad indicare nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondaria con la conseguenza che in assenza di apposita previsione del bando, \u00e8 precluso per il partecipante alla gara di\u00b7: poter procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione; distinguendo fra prestazioni principali e secondaria n\u00e9 tantomeno \u00a0ha operato un riparto percentuale delle<\/p>\n<p>&#8216;prestazioni oggetto dell&#8217;appalto, con la conseguente non coerenza della suddivisione delle prestazioni dichiarata dalla costituenda ATI con la legge di gara. Peraltro, siffatto riparto, per esplicita indicazione della S.A: non risponde all&#8217;effettiva consistenza delle attivit\u00e0 \u00b7da affidare.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ..\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ..<\/p>\n<p>Da quanto precede, ne consegue \u00e7he la S.A., gi\u00e0 nella fase della valutazione circa l&#8217;ammissibilit\u00e0 delle domande di partecipazione avrebbe dovuto rilevare la non conformit\u00e0 della dichiarazione con quanto richiesto dalla lettera di invito, e dalla stessa considerata a pena di esclusione. Quindi, il concorrente<\/p>\n<p>non \u00b7avrebbe dovuto essere ammesso alla fase successiva della gara.<\/p>\n<p>Conseguentemente, risultano\u00a0\u00a0 integrati\u00a0\u00a0 i \u00a0\u00a0presupposti\u00a0\u00a0 per \u00a0\u00a0l&#8217;archiviazione\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 procedimento\u00a0\u00a0 di<\/p>\n<p>competenza \u00a0della Autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 premesso e considerato<\/p>\n<p><strong>DELIBERA<\/strong><\/p>\n<p>l&#8217;archiviazione \u00a0\u00a0della segnalazione della S.A.xxxxx Genova spa nei confronti della xxxxxxx Milano, \u00a0e xxxxx con sede in Roma per insussistenza dei presupposti di legge.<\/p>\n<p>.Avverso il presente provvedimento \u00a0pu\u00f2 essere proposto ricorso a Tribunale Amministrativo\u00a0 Regionale\u00b7 nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all&#8217;allegato 1 del<\/p>\n<p>decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.<\/p>\n<p>Il Presidente<\/p>\n<p>Depositato presso la Segreteria del Consiglio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANAC Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione\u00a0 \u201cPoteri Sanzionatori\u201d L\u2019annotazione nel casellario informatico, ai sensi dell\u2019art. 6, co. 11 e dell\u2019art. 48 d. lgs n. 163\/2006 e art. 8, co. 2, lett r) ed s) del dpr n. 207\/2010, nonch\u00e9 l\u2019irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545,00 di cui all\u2019art.6, co. 11 del d. lgs n. 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