{"id":26186,"date":"2017-11-07T14:20:00","date_gmt":"2017-11-07T13:20:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=26186"},"modified":"2017-11-07T14:20:00","modified_gmt":"2017-11-07T13:20:00","slug":"misure-di-prevenzione-la-pericolosita-passa-ai-supremi-giudici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2017\/11\/07\/misure-di-prevenzione-la-pericolosita-passa-ai-supremi-giudici\/","title":{"rendered":"MISURE DI PREVENZIONE: LA PERICOLOSITA\u2019 PASSA AI SUPREMI GIUDICI"},"content":{"rendered":"<p>Che la sentenza <a href=\"http:\/\/deiurecriminalibus.altervista.org\/corte-di-strasburgo-legislazione-misure-di-prevenzione-personali\/\">della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, <em>De Tommaso c. Italia<\/em>)<\/a>, la quale condannava l\u2019Italia per la violazione dell\u2019art. 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto <em>deficit<\/em> di prevedibilit\u00e0 e tassativit\u00e0 della disciplina delle misure di prevenzione nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosit\u00e0 sociale del soggetto proposto alla misura, avrebbe provocato nel nostro Ordinamento delle vere e proprie <em>scosse telluriche<\/em>, si \u00e8 detto gi\u00e0 all\u2019indomani della pronuncia.<\/p>\n<p>Ed invero, gi\u00e0 la Corte d\u2019Appello di Napoli, sezione Misure di prevenzione, con l\u2019ordinanza del 14.03.2017 ha rimesso alla <u>Corte Costituzionale<\/u> la questione relativa alla legittimit\u00e0 degli artt. 1 \u2013 3 e 5 della Legge n. 1423\/56 nonch\u00e9 degli artt 4 \u2013 6 e 8 del D. Lgs n. 159\/2011 (Cod. Antimafia) ritenuti in contrasto, per il loro riferimento ad una \u201c<strong><em>pericolosit\u00e0 generica<\/em><\/strong>\u201d sia alla \u201c<strong><em>Libert\u00e0 di circolazione<\/em>\u201d<\/strong> (in relazione all\u2019art. 2 del protocollo addizionale n. 4 della Convenzione EDU), sia alla \u201c<strong><em>Protezione della Propriet\u00e0<\/em><\/strong>\u201d (in relazione all\u2019art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione EDU).<\/p>\n<p>Successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali con la Sentenza del 27.04.17 n. 40076 \u00e8 intervenuta a chiarire la questione sulla rilevanza penale <em>ex <\/em>art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159\/2011 della condotta di chi violi le prescrizioni \u201c<em>di vivere onestamente<\/em>\u201d e \u201c<em>di rispettare le leggi<\/em>\u201d imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all\u2019art. 8 stesso decreto.<\/p>\n<p>La questione sottoposta agli Ermellini trova la sua ragion d\u2019essere nel rilievo che assume la definizione delle condotte prese in considerazione dall\u2019art. 75 cit. per verificarne la conformit\u00e0 ai principi di tipicit\u00e0 della fattispecie penale nonch\u00e9 a quelli di precisione, determinatezza e tassativit\u00e0 delle norme incriminatrici, al fine di verificare la coerenza della giurisprudenza di legittimit\u00e0 (ex multis sent. C. Cost. n. 282\/2010) \u2013 la quale costantemente, aveva ritenuto che la prescrizione di vivere onestamente rispettando le leggi integrasse il reato previsto dall\u2019art. 75.2 d.lgs 159\/2011 (gi\u00e0 art. 9 L. 1423\/1956) &#8211; con quanto osservato dalla Gran Camera di Strasburgo nella sent. CEDU De Tommaso c\/ Italia, la quale ha espresso un giudizio fortemente critico sulla qualit\u00e0 della legge n. 1423\/1956 (che, necessariamente si estende al d.lgs 159\/2011 in quanto quest\u2019ultimo recepisce i contenuti fondamentali della disciplina originaria) [Per approfondimenti, si veda il nostro contributo <a href=\"http:\/\/studiolegalecimino.eu\/nuova-ipotesi-indennizzo-sorvegliato-speciale\/\">http:\/\/studiolegalecimino.eu\/nuova-ipotesi-indennizzo-sorvegliato-speciale\/<\/a><\/p>\n<p>Le Sezioni Unite,\u00a0 attraverso una sistematica interpretazione della norma portata dall\u2019art. 75 del Codice Antimafia, hanno quindi fornito una rilettura del diritto interno che sia aderente alla CEDU e subordinata al \u201cprioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente corretta\u201d, ammettendo che \u201c<strong><em>prescrizioni come il \u201cvivere onestamente\u201d e il \u201crispettare le leggi\u201d non impongono comportamenti specifici ma contengono un mero ammonimento morale, la cui genericit\u00e0 e indeterminatezza dimostra l\u2019assoluta inidoneit\u00e0 ad integrare il nucleo di una norma penale incriminatrice<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Non sono mancati tuttavia, anche in sede di legittimit\u00e0, contrasti interpretativi circa l\u2019esistenza e la natura di una <strong>presunzione<\/strong> in tema di attualit\u00e0 della <strong>pericolosit\u00e0 sociale<\/strong>, vero fulcro nel sistema delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali.<\/p>\n<p>Sul punto, la Corte Costituzionale con la fondamentale decisione n. 291 del 2013 ha introdotto l\u2019obbligo della rivalutazione ex officio della \u201c<em>attualit\u00e0 della pericolosit\u00e0<\/em>\u201d da valutare anche in ipotesi di intervenuta sospensione degli effetti della misura di prevenzione personale per la concorrente detenzione carceraria del destinatario, precisando che l\u2019attualit\u00e0 deve essere valutata come esistente dal giudice della prevenzione nel momento in cui la misura viene eseguita, dovendo al contrario, ritenere la misura come illegittima limitazione della libert\u00e0 personale.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, se da un lato, la disposizione contenuta nella <strong>Legge Delega del 13.08.2010 n. 136 comma 3,<\/strong> recante il piano straordinario contro le mafie, nonch\u00e9 la delega al Governo in materia di normativa antimafia \u2013 che ha poi dato vita al <strong>Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice Antimafia)<\/strong>, appare di assoluta linearit\u00e0 laddove chiarisce i presupposti e le finalit\u00e0 delle misure di prevenzione, richiedendo fra l\u2019altro, che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione all\u2019esistenza di <em><u>circostanze di fatto<\/u><\/em> che giustificano l\u2019applicazione delle misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della <em><u>pericolosit\u00e0 sociale<\/u><\/em>, non v\u2019\u00e8 dubbio che, la norma, nella sua applicazione concreta, ha dato adito \u2013 specie nel rapporto fra processo penale e procedimento di prevenzione \u2013 <u>a pericolose valutazioni soggettive, ancorate pi\u00f9 che all\u2019accertamento di fatto, alla mera presunzione circa la pericolosit\u00e0 sociale.<\/u><\/p>\n<p>Ed invero, costante nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u00e8 l&#8217;affermazione della piena autonomia dei due tipi di procedimenti &#8211; quello penale e quello di prevenzione &#8211; e l&#8217;affermazione dell&#8217;ampia libert\u00e0 di cognizione da parte del giudice della prevenzione nell&#8217;apprezzamento degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, apprezzamento svincolato dal rispetto obbligatorio delle regole di giudizio proprie del dibattimento penale in tema di prova indiziaria e di prova dichiarativa, con gli unici vincoli di non fare ricorso a prove vietate e di dar conto delle ragioni per le quali da quegli elementi si traggano i presupposti applicativi della misura imposta (Sez. 1, n. 6613 del 17\/01\/2008, Carvelli e altri, Rv. 239358; Sez. 1 n. 20160 del 29\/04\/2011, Bagala&#8217;, Rv. 250278; Sez. 5, n. 49853 del 12\/11\/2013, L., Rv. 258939).<\/p>\n<p>Le premesse teoriche poste a sostegno di tale orientamento possono cos\u00ec riassumersi:<\/p>\n<p>&#8211; la pronunzia di <strong>assoluzione in sede penale<\/strong>, non crea vincolo alcuno per il giudice chiamato a decidere sulla proposta applicativa della misura di prevenzione, atteso che le misure in questione sono funzionali ad anticipare la commissione di delitti e si fondano su una valutazione complessiva della pericolosit\u00e0 del proposto e su un apprezzamento del suo &#8220;stile di vita&#8221;, valutazione che pu\u00f2 prendere spunto da fatti emersi in sede penale e reputati inidonei, in tal sede, a sostenere una affermazione di responsabilit\u00e0;<\/p>\n<p>&#8211; la <strong>&#8220;appartenenza&#8221; ad associazioni di tipo mafioso<\/strong>, condizione richiesta in sede di misure di prevenzione (art. 4, n 1 lett. a) del D. Lgs n. 159\/2011) \u00e8 nozione pi\u00f9 ampia e comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi della partecipazione, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (si evoca l&#8217;arresto rappresentato da Sez. 6 n. 9747 del 2014);<\/p>\n<p>&#8211; la decisione di <strong>condanna penale a pena condizionalmente sospesa<\/strong> non pu\u00f2, di per s\u00e8 sola, essere posta a base della applicazione di una misura di prevenzione personale, per espresso divieto di legge (att. 166, co. 2 c.p.), ma i fatti accertati in tale decisione, ove valutati congiuntamente ad altri, possono sostenere l&#8217;applicazione di una misura di prevenzione.<\/p>\n<p>Muovendo da tali assunti, l\u2019Ordinanza in commento, attraverso una interpretazione esegetica della volont\u00e0 del legislatore e del principio di tassativit\u00e0 espresso dalla Corte di Strasburgo di inizio anno, ha fortemente criticato il modo con cui, negli anni, si \u00e8 atteggiato il criterio valutativo della pericolosit\u00e0, cos\u00ec come operato dai Giudici della prevenzione.<\/p>\n<p>In pratica, secondo gli Ermellini della Prima sezione penale, il Giudice della Misura di prevenzione non pu\u00f2 \u201c<em><u>evitare di porsi il problema rappresentato dalla esistenza di una pronuncia in termini di insussistenza o di non attribuibilit\u00e0 del fatto all\u2019individuo di cui si discute<\/u><\/em>\u201d. \u00c8 infatti il legislatore ad imporre che il giudizio di pericolosit\u00e0 sia ancorato a condotte illecite tipiche che devono sussistere nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata, dacch\u00e8, \u201c<strong><em><u>nel caso di avvenuta esclusione del rilievo penale di una condotta, almeno tendenzialmente, impedisce di porre quel segmento di vita a base di una valutazione di pericolosit\u00e0 ed impone il reperimento, in sede di prevenzione, di ulteriori e diverse forme di conoscenza, capaci \u2013 in ipotesi \u2013 di realizzare ugualmente l\u2019effetto di inquadramento nella categoria criminologica<\/u><\/em><\/strong>.\u201d<\/p>\n<p>Se, infatti, il sistema delle misure di prevenzione \u00e8 finalizzato a prevenire la realizzazione di ulteriori fatti illeciti similari, il giudizio penale definitivo su un fatto rilevante ai fini dell\u2019inquadramento soggettivo (come la pronuncia di assoluzione piena), non pu\u00f2 che orientare il Giudice della prevenzione nella c.d. parte constatativa del giudizio di pericolosit\u00e0.<\/p>\n<p>Al contrario, laddove non esista ancora un giudicato penale, il Giudice della prevenzione che intenda avvalersi dei fatti emersi in sede dibattimentale o anche nella fase delle indagini, dovr\u00e0 essere vincolato ad un <strong><em>dovere supplementare di argomentazione<\/em><\/strong>, dando conto delle ragioni per le quali, la condotta ritenuta inidonea a giustificare l\u2019affermazione di penale responsabilit\u00e0 in sede dibattimentale, possa ritenersi non solo sussistente in fatto e attribuibile al preposto, ma anche indicativa della sua pericolosit\u00e0 attuale.<\/p>\n<p>La questione che dunque \u00e8 stata rimessa alle sezioni unite, concerne la possibilit\u00e0 che in simili casi, possa addirittura configurarsi \u201c<strong><em><u>una presunzione di attualit\u00e0 della pericolosit\u00e0, tale da trasferire sul preposto un onere dimostrativo vero e proprio, con sostanziale inversione dell\u2019onere della prova su un punto qualificato della decisione in tema prevenzionale<\/u><\/em><\/strong>\u201d<\/p>\n<p>La prima sezione penale, dopo essersi soffermata sul concetto di \u201cpresunzione\u201d secondo quanto previsto dagli artt 2727 -2729 c.c.; sulla distinzione fra presunzioni legali, semplici o relative, conclude nel senso di <strong>escludere che nel sistema attuale delle misure di prevenzione personali, esista una qualche presunzione legale di attuale pericolosit\u00e0 sociale <\/strong>del soggetto raggiunto da elementi indizianti che ne abbiano consentito l\u2019iscrizione nella categoria criminologica di cui all\u2019art. 4 del Codice Antimafia.<\/p>\n<p>Una tale conclusione \u00e8 d\u2019altronde avallata dal principio espresso all\u2019art. 6 dello stesso Codice che impone l\u2019obbligo di un apprezzamento concreto della pericolosit\u00e0 per ogni categoria di soggetti cos\u00ec come individuati all\u2019art. 4: scelta questa coerente e obbligata dalla legge delega del 2010.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, il principio di tassativit\u00e0, cos\u00ec come riaffermato in sede sovranazionale dalla Corte di Strasburgo, esclude che possano trovare ingresso nel sistema delle misure di prevenzione, ipotesi di presunzione legale n\u00e9 pu\u00f2 ipotizzarsi l\u2019esistenza di una presunzione relativa ex lege, atteso che, in tal modo, si finirebbe col trasferire sul preposto un onere dimostrativo di un evento specifico ed idoneo ad incrinare la presunzione medesima (interpretazione questa, sposata da un consistente filone giurisprudenziale anche di legittimit\u00e0).<\/p>\n<p>Ed invero, si assiste, sempre pi\u00f9 di sovente, all\u2019irrogazione di misure ablative, sia personali come la <strong>sorveglianza speciale<\/strong>; sia patrimoniali, come il <strong>sequestro<\/strong> <strong>preventivo<\/strong> e la <strong>confisca<\/strong> pur in presenza di sentenze assolutorie nell\u2019ambito del procedimento penale relativo al reato presupposto, senza che il preposto possa appellarsi al principio del <em>ne bis in idem<\/em>, per la verit\u00e0 puntualmente respinto anche con pronunce di mero stile.<\/p>\n<p>Cos\u00ec inquadrato il contrasto giurisprudenziale in tema di giudizio sulla pericolosit\u00e0 attuale dei soggetti richiamati all\u2019art. 4 del Codice Antimafia, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci nei termini sollecitati dalla Corte d\u2019Appello di Napoli, la questione \u00e8 stata rimessa alle Sezioni Unite, con l\u2019auspicio per chi scrive (troppo spesso inerme spettatore di pronunce contrastanti e talvolta completamente avulse dal contesto fattuale) che ci sia presto un intervento che pur nel rispetto della prevenzione (nel senso di prevenire la commissione di illeciti), assicuri certezza e legalit\u00e0 nell\u2019applicazione di misure che se non vincolate a criteri di effettivit\u00e0 e tassativit\u00e0, possono essere causa di ulteriore e pi\u00f9 grave disvalore sociale, perch\u00e9 tanto pi\u00f9 il destinatario della norma penale \u00e8 consapevole della condotta che gli venga prescritta, tanto pi\u00f9 si pu\u00f2 auspicare di indurlo ad <strong><em>essere motivato dal diritto e vivere nel diritto<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>@Produzione Riservata<\/p>\n<p>Studio Legale Gelsomina Cimino<\/p>\n<p>www.studiolegalecimino.eu<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>\u00a0<\/u><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Che la sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. 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