{"id":25347,"date":"2017-10-12T19:26:30","date_gmt":"2017-10-12T17:26:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=25347"},"modified":"2017-10-12T19:26:30","modified_gmt":"2017-10-12T17:26:30","slug":"risponde-di-peculato-il-notaio-che-trattiene-le-somme-del-cliente-destinate-allerario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2017\/10\/12\/risponde-di-peculato-il-notaio-che-trattiene-le-somme-del-cliente-destinate-allerario\/","title":{"rendered":"RISPONDE DI PECULATO IL NOTAIO CHE TRATTIENE LE SOMME DEL CLIENTE DESTINATE ALL\u2019ERARIO"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><strong>RISPONDE DI PECULATO IL NOTAIO CHE TRATTIENE LE SOMME DEL CLIENTE DESTINATE ALL\u2019ERARIO<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Roma, con la sentenza del 15.03.2017 n. 2094 ha stabilito che commette il reato di peculato il notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti per il pagamento dell&#8217;imposta di registro per atti di compravendita immobiliare da lui rogati.<\/p>\n<p>Secondo il dettato dell\u2019art. 314 <strong>Il pubblico ufficiale o l\u2019incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilit\u00e0 di denaro o di un\u2019altra cosa mobile altrui, se ne appropria, \u00e8 punito con la reclusione da tre a dieci anni<\/strong>. Mentre, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l\u2019uso momentaneo, \u00e8 stata immediatamente restituita.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in primo grado, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il notaio colpevole del delitto di peculato continuato, condannandolo a due anni e tre mesi di reclusione; oltre al risarcimento dei danni cagionati al cliente (con la concessione di una provvisionale di 46.000 euro). Secondo il Gip infatti il professionista, nella sua qualit\u00e0 di pubblico ufficiale, s&#8217;era appropriato dapprima della somma di 14.000 euro, versata a titolo di pagamento dell&#8217;imposta di registro di un primo atto di compravendita, e poi della somma di 32.000 euro, versata sempre ai fini dell\u2019imposta di registro di un secondo atto.<\/p>\n<p>A propria difesa il Notaio aveva eccepito l\u2019errata qualificazione del reato da parte del giudice di prime cure in quanto al pi\u00f9 poteva essergli contestato il \u00abpeculato d&#8217;uso\u00bb e che comunque la sua condotta non era caratterizzata dal \u00abdolo di appropriazione\u00bb, tipico del peculato, avendo lui agito \u00absempre e soltanto con l&#8217;intenzione di fare uso temporaneo delle somme e di versarle o restituirle appena gli fosse stato possibile\u00bb.<\/p>\n<p>La Corte territoriale nel ritenere infondato l\u2019appello, osserva che la duplice condotta tenuta dall\u2019imputato fu giustamente sussunta nella fattispecie del peculato in quanto costituisce ormai \u00absolidissimo principio di diritto\u00bbquello secondo il quale \u00ab<strong>il pubblico ufficiale che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l&#8217;appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui ne ometta o ritardi il versamento<\/strong>, cominciando in tal modo a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d&#8217;ufficio\u00bb.(Cfr. Cass. n. 43279\/2009)<\/p>\n<p>Alla luce di siffatto principio, prosegue la Corte d\u2019Appello, risultano, dunque, destituiti di fondamento gli argomenti difensivi in quanto appropriarsi di \u00absomme di spettanza assoluta dell&#8217;erario\u00bb integra il delitto di peculato e non certo di quello di peculato d&#8217;uso \u00abche per definizione \u00e8 configurabile soltanto se ricade su cose di specie e non su cose di quantit\u00e0, come il danaro\u00bb. Allo stesso modo privo di riscontri \u00e8 l&#8217;assunto secondo cui la difesa ha argomentato l\u2019insussistenza del dolo tipico del reato contestato in quanto l\u2019imputato aveva agito al solo scopo di far uso temporaneo delle somme con l\u2019intenzione di restituirle non appena gli fosse stato possibile. Alla luce dei dati di fatto risulta invero che <strong>il professionista \u00abnon solo non ha mai versato codeste somme all&#8217;Erario, ma non le ha neppure fornite al cliente\u00bb che, in quanto obbligato, \u00ab\u00e8 stato chiamato dal competente organo tributario a far fronte, lui, all&#8217;obbligazione per la seconda volta<\/strong>\u00bb, ne deriva pertanto che l\u2019intenzione dell\u2019imputato di restituire o versare quanto indebitamente trattenuto non \u00e8 stata seguitata dai fatti. La Corte d\u2019Appello ha quindi confermato l\u2019iter argomentativo di primo grado ed ha piuttosto integrato, applicando quale pena accessoria, l\u2019interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.<\/p>\n<p><strong>@Produzione Riservata<\/strong><\/p>\n<p><strong>Studio Legale Gelsomina Cimino<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.studiolegalecimino.eu\"><strong>www.studiolegalecimino.eu<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; RISPONDE DI PECULATO IL NOTAIO CHE TRATTIENE LE SOMME DEL CLIENTE DESTINATE ALL\u2019ERARIO La Corte d\u2019Appello di Roma, con la sentenza del 15.03.2017 n. 2094 ha stabilito che commette il reato di peculato il notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti per il pagamento dell&#8217;imposta di registro per atti di compravendita immobiliare [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4714,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,29,7],"tags":[16098,16100,8858,15288,3466,16097,16099,15287],"class_list":["post-25347","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-aziendali","category-comunicati","category-economia-e-finanza","tag-avvocato-a-roma","tag-avvocato-gelsomina-cimino","tag-avvocato-roma","tag-gelsomina-cimino","tag-notaio","tag-peculato","tag-studio-legale-a-roma","tag-studio-legale-roma"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4714"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25347"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25347\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25348,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25347\/revisions\/25348"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}