{"id":22102,"date":"2017-06-28T22:44:29","date_gmt":"2017-06-28T20:44:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=22102"},"modified":"2017-06-28T22:44:29","modified_gmt":"2017-06-28T20:44:29","slug":"ii-pagamento-tardivo-ecco-come-evitare-le-sanzioni-e-la-segnalazione-cai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2017\/06\/28\/ii-pagamento-tardivo-ecco-come-evitare-le-sanzioni-e-la-segnalazione-cai\/","title":{"rendered":"II \u201cpagamento tardivo\u201d: ecco come evitare le sanzioni e la segnalazione CAI"},"content":{"rendered":"<p>Lo scorso mese <a href=\"http:\/\/www.contoprotestatiservice.it\/news\/assegno-protestato-per-mancanza-di-fondi-la-banca-avrebbe-dovuto-avvertire\">vi abbiamo raccontato che<\/a>, con l\u2019iscrizione alla CAI, una persona che abbia emesso un assegno senza provvista viene segnalato alle banche come \u201c<strong>cattivo pagatore<\/strong>\u201d. Vuol dire che per sei mesi dall\u2019iscrizione, egli viene interdetto dall\u2019emettere assegni ed \u00e8 anche tenuto a restituire tempestivamente quelli ancora in suo possesso.<\/p>\n<p>La domanda ricorrente \u00e8: ma ora posso <strong>aprire un conto corrente se sono protestato<\/strong>?<\/p>\n<p>La risposta \u00e8 <strong>si <\/strong>-con\u00a0<strong>Conto Protestati\u00a0Service<\/strong> anche <a href=\"http:\/\/www.contoprotestatiservice.it\/richiedi-il-tuo-conto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un protestato pu\u00f2 aprire un conto corrente<\/a>.<\/p>\n<p>Torniamo a monte del problema:\u00a0\u00e8 possibile evitare le sanzioni e la segnalazione CAI attraverso il cosiddetto \u201c<strong>pagamento tardivo<\/strong>\u201d che deve per\u00f2 avvenire non oltre <strong>sessanta giorni<\/strong> dalla scadenza del termine di presentazione dell\u2019assegno.<\/p>\n<p>La legge consente quindi di <strong>evitare le sanzioni<\/strong> e la segnalazione alla CAI attraverso questa sorta di \u201cravvedimento\u201d che prevede non solo il pagamento dell\u2019importo dovuto, ma anche quello dei cosiddetti \u201c<strong>oneri accessori<\/strong>\u201d. Vediamoli quali sono:<\/p>\n<ul>\n<li>La <strong>penale <\/strong>(pari al 10% della somma non pagata)<\/li>\n<li>Gli <strong>interessi legali<\/strong><\/li>\n<li>Le <strong>spese relative<\/strong> al protesto, (qualora l\u2019assegno sia gi\u00e0 stato protestato da un pubblico ufficiale)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, per evitare le sanzioni e l\u2019iscrizione alla CAI, l\u2019emittente non solo deve procedere al pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell\u2019assegno ma deve anche dare la <strong>prova <\/strong>di questo pagamento.\u00a0La banca necessita quindi di una &#8220;dimostrazione&#8221; tangibile del ravvedimento. Solo con questa prova si pu\u00f2 evitare che l&#8217;istituto effettui le segnalazioni al Prefetto e alla CAI.<\/p>\n<p>Se invece l\u2019emittente paga le somme dovute <strong>direttamente al beneficiario<\/strong>, la prova dell\u2019avvenuto pagamento deve essere fatta sotto forma di <strong>quietanza liberatoria<\/strong>, firmata del beneficiario.<\/p>\n<p>Tale quietanza deve poi essere presentata alla banca e il tutto deve avvenire sempre entro <strong>sessanta giorni<\/strong> dalla data di scadenza per la presentazione dell\u2019assegno.<\/p>\n<p>L&#8217; emittente pu\u00f2 quindi evitare di essere segnalato alla CAI se il beneficiario gli rilascia, nei tempi stabiliti dalla legge, la quietanza liberatoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso mese vi abbiamo raccontato che, con l\u2019iscrizione alla CAI, una persona che abbia emesso un assegno senza provvista viene segnalato alle banche come \u201ccattivo pagatore\u201d. 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