{"id":11998,"date":"2016-07-13T22:15:52","date_gmt":"2016-07-13T20:15:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/?p=11998"},"modified":"2016-07-13T22:15:52","modified_gmt":"2016-07-13T20:15:52","slug":"rspp-e-la-responsabilita-civile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicatistampa\/2016\/07\/13\/rspp-e-la-responsabilita-civile\/","title":{"rendered":"RSPP e la responsabilit\u00e0 civile"},"content":{"rendered":"<p>Le responsabilit\u00e0 civili e penali del RSPP costituiscono un importante tema di riflessione giuridica, connessa con la sempre maggiore importanza acquisita dalla figura del RSPP nell\u2019organizzazione aziendale.<!--more--><\/p>\n<p><strong>La responsabilit\u00e0 civile del RSPP<\/strong><\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 penale non esaurisce l\u2019ambito delle responsabilit\u00e0 del RSPP il quale, con l\u2019assunzione dell\u2019incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del Datore di Lavoro, specie se si tratta di RSPP esterno all\u2019azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione.<\/p>\n<p>Se dunque dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno, il RSPP li deve risarcire.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 civile del RSPP pu\u00f2 dunque classificarsi in due grandi famiglie: la responsabilit\u00e0 extracontrattuale (o \u201cda fatto illecito\u201d o \u201caquiliana\u201d) e la responsabilit\u00e0 contrattuale.<\/p>\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 extracontrattuale<\/strong><\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 extracontrattuale del RSPP trova fondamento in una delle norme pi\u00f9 importanti dell\u2019intero ordinamento giuridico che \u00e8 contenuta nell\u2019art. 2043 del Codice Civile: \u201cQualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno\u201d.<\/p>\n<p>Nella sua semplicit\u00e0 questa disposizione \u00e8 il cardine su cui si fonda la parte preponderante della <a href=\"http:\/\/www.gruppoerrepisrl.com\/rspp-aspp\" target=\"_blank\">responsabilit\u00e0 civile del RSPP<\/a>: qualunque fatto \u201cdoloso o colposo\u201d significa infatti qualsiasi azione, sia essa cosciente e volontaria, oppure semplicemente, non voluta, ma posta in essere per negligenza, imprudenza o imperizia, se cagiona un danno a qualcuno, obbliga al risarcimento.<\/p>\n<p>Una consulenza errata, superficiale, negligente; la mancata adozione di misure preventive di un rischio, la mancata informazione ai lavoratori ecc. sono tutte azioni che, laddove diventino causa o concausa di un danno, obbligano il RSPP a risarcire di tasca propria i soggetti lesi.<\/p>\n<p>Va da s\u00e9 che, anche in questo caso, le ipotesi pi\u00f9 tipiche di responsabilit\u00e0 sorgono in occasione di infortuni sul lavoro e vanno di pari passo con la responsabilit\u00e0 penale.<\/p>\n<p>Ma la responsabilit\u00e0 civile ha un\u2019estensione che travalica i limiti della responsabilit\u00e0 penale e che pu\u00f2 affermarsi anche quando, in ipotesi, il soggetto non sia pi\u00f9 penalmente perseguibile (magari per prescrizione del reato): l\u2019obbligo di risarcire il danno infatti, sopravvive anche alla prescrizione penale, se \u00e8 stato adeguatamente azionato.<\/p>\n<p>Si tratta insomma di una responsabilit\u00e0 che si rivolge a 360\u00b0 a tutti i soggetti che, a causa della negligenza del RSPP possano lamentare dei danni, sia di natura patrimoniale (perdite nel patrimonio, mancato guadagno ecc.)\u00a0 sia di natura non patrimoniale (danni qualificati come morali, alla salute, biologici, esistenziali, alla vita di relazione ecc.)<\/p>\n<p>Non si limita infatti al risarcimento del danno direttamente subito dal soggetto infortunato, ma pu\u00f2 estendersi anche (senza pretesa di esaustivit\u00e0):<\/p>\n<ul>\n<li>al danno subito dagli enti previdenziali o assistenziali che \u2013 in ipotesi \u2013 potrebbero rivalersi nei confronti del Datore di Lavoro e, eventualmente, anche del RSPP negligente, per le somme pagate al lavoratore nell\u2019ambito delle coperture assicurative obbligatorie per legge;<\/li>\n<li>al danno patito dai congiunti del lavoratore infortunato iure proprio (danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per accudire il congiunto) o iure hereditario (danni patrimoniali e non subiti dal lavoratore che poi, sempre a causa dell\u2019evento occorso, muore);<\/li>\n<li>danni alla salute pubblica o danni morali lamentati da enti locali, sindacati, associazioni di categoria in relazione a infortuni sul lavoro che determinino anche gravi lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questi casi il risarcimento \u00e8 esteso a tutte le conseguenze legate i modo immediato e diretto all\u2019evento, chiunque ne sia il titolare, purch\u00e9 questi dimostri (con prova a suo carico) che sussiste un danno e un nesso di causalit\u00e0 fra il danno e il comportamento del RSPP.<\/p>\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 contrattuale.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019affidamento da parte del Datore di Lavoro e l\u2019accettazione da parte di un soggetto, dell\u2019incarico di RSPP, si configura in genere come un contratto a prestazioni corrispettive in cui il nominato RSPP assume l\u2019obbligo di svolgere i compiti propri a tale figura, a fronte di un compenso da parte del Datore di Lavoro.<\/p>\n<p>Si tratta, evidentemente, di un contratto d\u2019opera professionale, tanto pi\u00f9 perch\u00e9 il RSPP, bench\u00e9 non iscritto in uno specifico albo, esercita essenzialmente un\u2019attivit\u00e0 lavorativa di carattere intellettuale consistente nella prestazione di consulenza, nella progettazione di misure di contrasto ai rischi lavoro correlati ecc.<\/p>\n<p>Il RSPP, in quanto soggetto qualificato in virt\u00f9 dei corsi di <a href=\"http:\/\/www.gruppoerrepisrl.com\/azienda.html\" target=\"_blank\">formazione sicurezza lavoro<\/a> che ha frequentato e della formazione che ha ricevuto, \u00e8 tenuto pertanto ad assolvere alle obbligazioni contrattuali legate al suo ruolo con la diligenza del buon professionista.<\/p>\n<p>Ne consegue che, laddove il RSPP non svolga con la dovuta diligenza l\u2019incarico che gli viene affidato, il Datore di Lavoro che subisca un danno pu\u00f2 contestare l\u2019inadempimento contrattuale e, eventualmente, protestare i danni che abbia subito.<\/p>\n<p>Si pensi, ad esempio al caso di un Datore di Lavoro, non sufficientemente informato ed assistito dal proprio RSPP, che subisce una condanna ai sensi dell\u2019art. 451 c.p. o che subisce una condanna per un reato contravvenzionale (proprio) o una sanzione amministrativa: se \u00e8 infatti vero che la nomina del RSPP non esonera (quasi mai) da responsabilit\u00e0 il Datore di Lavoro, \u00e8 altrettanto vero che se il Datore di Lavoro subisce delle perdite patrimoniali in relazione ad una consulenza erronea del RSPP (o di una consulenza omessa\u2026) potrebbe rivolgere le proprie richieste risarcitorie nei confronti di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>In caso di responsabilit\u00e0 contrattuale opera solo fra i soggetti che sono parti del contratto (datore e RSPP) e il risarcimento trova una limitazione a quei danni essenzialmente patrimoniali che sono conseguenza prevedibile dell\u2019inadempimento contrattuale, con la tendenziale esclusione di danni di natura non patrimoniale.<\/p>\n<p>In questo caso, il Datore di Lavoro che avesse subito un danno avrebbe unicamente l\u2019onere di dimostrare che si \u00e8 verificato un danno e che lo stesso deriva da una difettosa consulenza del RSPP: incomberebbe invece su quest\u2019ultimo dimostrare di aver adeguatamente prestato la propria attivit\u00e0 di consulenza, ossia di aver correttamente adempiuto agli obblighi imposti dalla legge al suo ruolo.<\/p>\n<p>Resta inteso, infine, che i due tipi di responsabilit\u00e0 potrebbero anche coesistere fra loro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le responsabilit\u00e0 civili e penali del RSPP costituiscono un importante tema di riflessione giuridica, connessa con la sempre maggiore importanza acquisita dalla figura del RSPP nell\u2019organizzazione 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