{"id":76563,"date":"2015-05-15T00:00:00","date_gmt":"2015-05-14T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicati\/lasimmetria-delle-simmetrie\/"},"modified":"2015-05-15T00:00:00","modified_gmt":"2015-05-14T22:00:00","slug":"lasimmetria-delle-simmetrie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicati\/lasimmetria-delle-simmetrie\/","title":{"rendered":"L\u2019ASIMMETRIA DELLE SIMMETRIE"},"content":{"rendered":"<p><!-- VideographyWP Plugin Message: Automatic video embedding prevented by plugin options. --><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>A.NA.PRO.M.<\/strong> &#8211; <strong>Associazione Nazionale Promotori Mutualistici <a href=\"http:\/\/www.anaprom.it\">www.anaprom.it<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Diviene necessit&agrave; professionale oltre che doveroso impegno intervenire, in qualit&agrave; di Presidente dell&rsquo;Associazione Nazionale dei Promotori Mutualistici, in merito ad alcune prese di posizione apparse on line relativamente alla figura ed al ruolo del Socio Promotore Mutualistico.<\/p>\n<p>Necessit&agrave; professionale perch&eacute; come responsabile di un&rsquo;associazione che rappresenta una categoria professionale non posso tacere dinanzi ad alcune affermazioni fuorvianti e, forse, anche strumentali.<\/p>\n<p>Doveroso impegno perch&eacute; &egrave; opportuno che un argomento come la sanit&agrave; integrativa richieda una corretta lettura della situazione sia da un punto di vista storico che da un punto di vista legislativo.<\/p>\n<p>Il dibattitto che viene affrontato da pi&ugrave; parti al momento riguarda il ruolo delle Societ&agrave; di Mutuo Soccorso e dei Soci Promotori Mutualistici rispetto a quello delle Societ&agrave; di Assicurazione e degli Intermediari Assicurativi nell&rsquo;ambito della distribuzione delle prestazioni integrative a copertura delle spese sanitarie dei cittadini.<\/p>\n<p>Reputo che per affrontare con approccio rigoroso e scientifico un qualsiasi argomento sia necessario fornire le corrette informazioni fondate su fatti e norme vigenti e non su valutazioni e\/o considerazioni soggettive di carattere interpretativo.<\/p>\n<p>Quindi in modo decisamente sintetico e pragmatico desidero sottolineare che:<\/p>\n<p><strong>1.<\/strong> Societ&agrave; di Mutuo Soccorso e Compagnie di Assicurazione rappresentano due soggetti e due modelli operativi distinti e non sovrapponibili nel campo della sanit&agrave; integrativa come, peraltro, qualsiasi legislatore ha tenuto a specificare con le precise disposizioni emanate a partire dal Regio Decreto del 1886 all&rsquo;art. 3 della legge 1886\/3818 fino al disposto del decreto legge 179 del 2012 convertito in legge 221 il 17 dicembre 2012 (passando anche attraverso diverse norme fiscali e la legge istitutiva dei Fondi Sanitari) che mai e poi mai hanno delineato una qualsiasi analogia tra i due differenti modelli operativi. Le disposizioni legislative in vigore hanno definito precisamente i ruoli dei diversi soggetti operanti nel campo della sanit&agrave; integrativa:(i) le Societ&agrave; di Mutuo Soccorso (insieme agli enti e alle casse aventi esclusivo fine assistenziale) sono state individuate quali soggetti primari cui &egrave; stata demandata l&rsquo;erogazione delle forme di assistenza integrativa; (ii) le Imprese Assicurativevengono in rilievo esclusivamente quali soggetti fornitori di servizi agli enti mutualistici che decidano discrezionalmente di avvalersene nell&rsquo;ambito della propria attivit&agrave; (per il cui svolgimento lo stesso legislatore prevede, di norma, l&rsquo;autogestione);<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong> La scelta legislativa, costante da oltre cento anni,&egrave; dunque ben chiara nel senso che l&rsquo;accesso al sistema della sanit&agrave; integrativa debba avvenire in forma mutualistica e non in forma di assicurazione a premio in quanto la prima &egrave; basata su contratti associativi sottoscritti da soci interessati alle prestazioni assistenziali sanitarie nell&rsquo;ambito di una struttura non lucrativa mentre la seconda &egrave; fondata su un contratto individuale di scambio sottoscritto tra un imprenditore ed i propri clienti da cui ne consegue che, poich&eacute; gli effetti di un qualsiasi contratto dipendono dalla sua forma e dal contenuto giuridico,la sintesi del rapporto &egrave; sostanzialmente differente e deve necessariamente rispondere a regole differenti, anche ove le compagnie assicurative abbiano come origine societaria la forma di mutua assicuratrice poich&eacute; esiste una chiara e precisa distinzione, legislativa e normativa, tra la mutualit&agrave; diretta non intermediata delle prime e la mutualit&agrave; indiretta intermediata delle seconde.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong> Di fatto per le Imprese Assicurative la Sanit&agrave; Integrativa rappresenta uno dei vari campi di azione ove le risorse economiche dei clienti sono gestite da un imprenditore terzo e distribuite da professionisti terzi che operano anche in altri settori,mentre per le Societ&agrave; di Mutuo Soccorso la Sanit&agrave; Integrativa rappresenta l&rsquo;esclusivo ambito di attivit&agrave; gestita dai soci e promossa sempre da soci. Quanto detto determina, evidentemente, la necessit&agrave; di sottoporre i due diversi modelli organizzativi ed operativi, da un lato quello della vera e propria mutualit&agrave; di Societ&agrave; di Mutuo Soccorso, Casse di Assistenza Sanitaria e Fondi Sanitari e dall&rsquo;altro quella della mutualit&agrave; mediata delle Imprese Assicurative,a differenti controlli che il legislatore ha specificatamente disciplinato in modo altrettanto diverso e specifico;<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong> Anche sotto il profilo della dottrina societaria &egrave; impossibile formulare qualsiasi analogia tra le Societ&agrave; di Mutuo Soccorso, tramite quali si attua il diritto all&rsquo;assistenza sanitariaproprio di ogni cittadino come sancito dalla Costituzione, avendo essecome obiettivo la soddisfazione dei bisogni di assistenza sanitaria ed economica dei soci in caso di necessit&agrave;, e le Imprese Assicurative, che non sono altro che vere e proprie societ&agrave; commerciali, aventi come obiettivo la ricerca del profitto e la distribuzione degli utili per i propri azionisti anche quando sono costituite sotto forma di mutua assicuratrice.Anche in questo caso, il legislatore ha storicamente legiferato ed ultimamente confermato che le prime debbano rispondere a precise regole di controllo adeguate al modello mutualistico mentre le seconde debbano rispettare precisi criteri fondati sulle logiche proprie delle societ&agrave; per azioni;<\/p>\n<p><strong>5. <\/strong>La grande diversit&agrave; tra i due modelli ha imposto ed impone tutt&rsquo;oggi che regole societarie, fiscali, normative, operative differenti siano applicabili in modo differenziato anche a chi promuove servizi che, nel settore della sanit&agrave; integrativa, in quanto vanno a soddisfare bisogni analoghi,possono apparire a prima vista concettualmente simili pur essendo profondamente diversi in quanto gestiti da soggetti differenti e strutturati in maniera giuridicamente diversa. Da un lato il Socio Promotore Mutualistico &egrave;, appunto, un socio di una Societ&agrave; di Mutuo Soccorso che in base alle disposizioni statutarie riceve specifici incarichi per la divulgazione dei fini, compiti e attivit&agrave; della societ&agrave;, mentre dall&rsquo;altro lato l&rsquo;Intermediario Assicurativo &egrave; un imprenditore autonomo che sulla base di un contratto commerciale riceve incarico da un altro imprenditore, quale &egrave; l&rsquo;Impresa Assicurativa, per collocare, esclusivamente in una logica commerciale, i prodotti di quest&rsquo;ultima ed &egrave; quindi piuttosto ovvio che le due attivit&agrave; debbano sottostare a normative diverse;<\/p>\n<p><strong>6. <\/strong>Come ha insegnato anche la Corte Costituzionale a partire dalla sentenza del 9 luglio 1958, a situazioni diverse non pu&ograve; essere imposta un&rsquo;identica disciplina in quanto ci&ograve; determinerebbe una conseguenza costituzionalmente illegittima per violazione del principio dell&rsquo;uguaglianza di cui all&rsquo;articolo 3 della Costituzione Italiana; e questo vale a maggior ragione avendo riguardo al Socio Promotore Mutualistico e all&rsquo;Intermediario Assicurativo ove il rapporto che collega il Socio Promotore Mutualistico alla Societ&agrave; di Mutuo Soccorso &egrave; di tipo associativo (ed &egrave; finalizzato ad allargare la base associativa) mentre il rapporto che collega l&rsquo;Intermediario Assicurativo all&rsquo;Impresa Assicurativa &egrave; di tipo contrattuale (finalizzato alla conclusione di contratti sinallagmatici di scambio);<\/p>\n<\/p>\n<p><strong>7. <\/strong>Le norme che regolano l&rsquo;attivit&agrave; di intermediazione assicurativa sono finalizzate a tutelare gli assicurati dal comportamento di soggetti che rispondono a regole e principi etici di tipo imprenditoriale mentre le norme che regolano l&rsquo;attivit&agrave; del Socio Promotore Mutualistico sono ricomprese in quelle che determinano gli ambiti di attivit&agrave; di un socio che promuove gli ideali mutualistici tramite l&rsquo;ampliamento della compagine sociale, da cui ne discende che sarebbe oltre che illegittimo anche sostanzialmente improprio applicare all&rsquo;uno le norme dell&rsquo;altro;<\/p>\n<\/p>\n<p><strong>8. <\/strong>L&rsquo;attivit&agrave; di proselitismo operata da un Socio Promotore Mutualistico nell&rsquo;ambito dell&rsquo;incarico ricevuto soggiace gi&agrave; attualmente a norme che il legislatore ha appositamente, scientemente e volutamente differenziato dalle norme a cui soggiace un Intermediario Assicurativo che svolge un&rsquo;attivit&agrave; con fini esclusivamente commerciali, il che determina come gi&agrave; attualmente il sistema sia adeguato, coerente ed opportunamente legiferato.<\/p>\n<\/p>\n<p>Ho voluto appositamente effettuare questa analisi storica, legislativa e normativa, peraltro sostenuta da insigni giuristi e da una confermata visione europeista sul mondo delle Societ&agrave; di Mutuo Soccorso e dei Soci Promotori Mutualistici, per rendere edotti tutti coloro che operano nel campo della Sanit&agrave; Integrativa ed anche i cittadini interessati all&rsquo;argomento come le comunicazioni non possano essere diramate sulla base di competenze parziali e visioni strumentali e nemmeno, principalmente, a difesa di interessi corporativi ma debbano poggiare su rigorosi approfondimenti.<\/p>\n<p>Questo in quanto stiamo dissertando su un argomento di primaria importanza, quale &egrave; la salute dei cittadini, che non pu&ograve; essere affrontato in una logica basata sull&rsquo;improvvisazione o sull&rsquo;interesse imprenditoriale ma deve essere considerato un diritto sancito dalla costituzione, quale appunto &egrave;.<\/p>\n<p>Da sempre ed ancora pi&ugrave; oggi le regole esistono (e sono state pi&ugrave; volte confermate) sia per le Compagnie di Assicurazione e gli Intermediari di Assicurazione che per le Societ&agrave; di Mutuo Soccorso ed i Soci Promotori Mutualistici e sono regole strutturate, legiferate, operate in modo differente per soggetti differenti.<\/p>\n<p>Semplicemente pensare che le regole degli uni siano applicabili agli altri o viceversa significa imboccare una strada errata che determina ipotesi di illegittimit&agrave; costituzionale, irregolarit&agrave; giuridica e incoerenza professionale in nome di una supposta &ldquo;simmetricit&agrave;&rdquo; che invece di sostenere e mantenere la corretta impostazione determinerebbe una evidente &ldquo;asimmetricit&agrave;&rdquo; creando il paradosso scientifico della &ldquo;asimmetria delle simmetrie&rdquo;.<\/p>\n<p>L&rsquo;Associazione Nazionale dei Promotori Mutualistici, che rappresento, non percorrer&agrave; mai la strada di avocare regole proprie da applicarsi ad altre attivit&agrave; professionali, forte anche della sua recente iscrizione al Registro della Trasparenza della Commissione Europea, ma cercher&agrave; sempre, come da carta statutaria, di garantire e mantenere la professionalit&agrave; dei propri associati operando per adeguarla ai tempi e rendere un corretto servizio a tutti i cittadini nel rispetto non solo del proprio ruolo bens&igrave; dei ruoli di tutti.<\/p>\n<\/p>\n<p><strong><em>Il Presidente A.NA.PRO.M.<br \/> <\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Luciano Dragonetti<\/em><\/strong><\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il cominicato del Presidente A.NA.PRO.M. &#8211; Associazione Nazionale Promotori Mutualistici a sostegno del ruolo del Promotore 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