{"id":19782,"date":"2008-03-20T00:00:00","date_gmt":"2008-03-19T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.area-press.eu\/comunicati\/certificazione-energetica-il-ruolo-dellamministratore-di-condominio-e-dei-condomini-nellambito-della-certificazione-energetica-degli-edifici-esistenti\/"},"modified":"2018-10-25T22:23:01","modified_gmt":"2018-10-25T20:23:01","slug":"certificazione-energetica-il-ruolo-dellamministratore-di-condominio-e-dei-condomini-nellambito-della-certificazione-energetica-degli-edifici-esistenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.area-press.eu\/comunicati\/certificazione-energetica-il-ruolo-dellamministratore-di-condominio-e-dei-condomini-nellambito-della-certificazione-energetica-degli-edifici-esistenti\/","title":{"rendered":"CERTIFICAZIONE ENERGETICA: IL RUOLO DELL&#8217;AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E DEI CONDOMINI NELL&#8217;AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI"},"content":{"rendered":"<p><!-- VideographyWP Plugin Message: Automatic video embedding prevented by plugin options. --><br \/>\n Nell&#8217;ambito di un panorama normativo sempre pi&ugrave; complesso si affaccia, con prepotenza, un nuovo adempimento denominato &ldquo;<a href=\"http:\/\/www.certificatoreenergetico.com\" target=\"_blank\" title=\"certificazione energetica\" class=\"broken_link\">certificazione energetica<\/a>&rdquo;. Per coloro i quali sentono ora, per la prima volta, parlare di questo argomento, basti sapere che questo obbligo &egrave; in vigore, alla data di redazione del presente articolo, solo in alcune regioni tra le quali la Lombardia (regione a cui fa riferimento la normativa indicata nel presente articolo).<br \/> Secondo il legislatore europeo che ha emanato la direttiva sul rendimento energetico nell&rsquo;edilizia (2002\/91\/CE) dalla quale &egrave; partito tutto questo processo, la &ldquo;<a href=\"http:\/\/www.certificatoreenergetico.com\" target=\"_blank\" title=\"certificazione enbr \/\nergetica\" class=\"broken_link\">certificazione energetica<\/a>&rdquo; &egrave; &ldquo;<em>uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare il cui scopo &egrave; quello di migliorare la trasparenza e l&#8217;efficienza (degli immobili, ndr) fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche dell&#8217;immobile da acquistare o affittare<\/em>&rdquo;.<br \/> Tradotto in altri termini la <a href=\"http:\/\/www.certificatoreenergetico.com\" target=\"_blank\" title=\"certificazione energetica\" class=\"broken_link\">certificazione energetica<\/a> di un immobile &egrave; un documento in grado di stabilire, con precisione, il futuro consumo dell&rsquo;appartamento preso in esame. Abituiamoci sin da subito a chiedere al venditore &ldquo;quanto consuma questa casa&rdquo; perch&eacute; questa informazione &egrave; un nostro diritto e la rispondenza tra i consumi energetici riscontrati e quanto dichiarato sul certificato energetico deve essere, entro certi termini, molto elevata. Pena problemati<br \/>\nche di carattere legale.<br \/> Vediamo di capire, ancora una volta, quali sono gli edifici soggetti all&rsquo;obbligo di <a href=\"http:\/\/www.certificatoreenergetico.com\" target=\"_blank\" title=\"certificazione energetica\" class=\"broken_link\">certificazione energetica<\/a> e con quali tempistiche entrer&agrave; integralmente in vigore questo obbligo.<br \/> Per meglio comprendere le diverse scadenze temporali dobbiamo necessariamente prendere in esame la normativa vigente in Lombardia ed in particolare il D.G.R. VIII\/5773 (&ldquo;<em>disposizioni inerenti all&rsquo;efficienza energetica in edilizia<\/em>&rdquo;) che, all&rsquo;art. 6 comma 2, recita quanto segue:<\/p>\n<p><\/p>\n<ol>\n<li>a decorrere dal 1&deg; settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell&rsquo;intero (<em>immobile, <\/em>ndr) che avvenga mediante la vendita di tutte le unit&agrave; immobiliari che lo compongono, effettuata con un unico contratto. Qualora l&rsquo;edificio oggetto di vendita sia costituito da pi&ugrave; unit&agrave; immobiliari, servite da impianti termici autonomi, &egrave; previsto l&rsquo;obbligo della <a href=\"http:\/\/www.certificatoreenergetico.com\" target=\"_blank\" title=\"certificazione energetica\" class=\"broken_link\">certificazione energetica<\/a> di ciascuna unit&agrave;;<\/li>\n<li>a decorrere dal 1&deg; settembre 2007 ed entro il 1&deg; luglio 2009, nel caso di edifici di propriet&agrave; pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;<\/li>\n<li>a decorrere dal 1&deg; settembre 2007, l&rsquo;attestato di certificazione energetica dell&rsquo;edificio o dell&rsquo;unit&agrave; immobiliare interessata &egrave; nece<br \/>\nssario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalit&agrave; degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell&rsquo;unit&agrave; immobiliare, dell&rsquo;edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gi&agrave; formalmente avviate a realizzazione o notificate all&rsquo;Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;<\/li>\n<li>a decorrere dal 1&deg; gennaio 2008, nel caso di contratti &ldquo;servizio energia&rdquo;, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;<\/li>\n<li>a decorrere dal 1&deg; luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unit&agrave; immobiliari;<\/li>\n<li>a decorrere dal 1&deg; luglio 2010, nel caso di locazione dell&rsquo;edificio o della singol<br \/>\na unit&agrave; immobiliare.<\/li>\n<\/ol>\n<p><\/p>\n<p>In relazione all&rsquo;obbligo di certificazione energetica ci vengono posti i pi&ugrave; svariati quesiti, ma la domanda che capita con maggiore frequenza riguarda l&rsquo;obbligo di certificazione energetica di un edificio di vecchia data: ricordiamo che non esiste alcuna relazione tra l&rsquo;et&agrave; dell&rsquo;edificio e l&rsquo;obbligo di certificazione energetica e che la certificazione energetica di un edificio esistente va predisposta (alla data di redazione del presente scritto) secondo lo scadenziario imposto dal sopra citato articolo e per le finalit&agrave; sopra indicate (locazione e trasferimento a titolo oneroso). <\/p>\n<p><\/p>\n<p>Fatte le doverose precisazioni di carattere introduttivo vediamo di capire quale possa essere il ruolo dell&rsquo;amministratore di condominio nell&rsquo;ambito della certificazione energetica e cosa egli debba (o possa) fare per andare incontro a questo adempimento normativo. Si deve innanzitutto precisare che, a livello formale, non esiste alcun tipo di obbligo in capo all&#8217;amministratore di condominio, infatti il D.G.R. 5018\/07 e il D.G.R. 5773\/08 non parlano di &ldquo;amministratore&rdquo; ma solo e sempre di &ldquo;proprietario&rdquo;. Questo fatto, come cercher&ograve; di illustrare, non esclude questa figura da alcuni obblighi, quantomeno &ldquo;professionali&rdquo;, per andare incontro a delle necessit&agrave; oggettive dei cond&ograve;mini che abitano lo stabile oggetto di amministrazione.<br \/> In particolare, la certificazione energetica di condominio permette di fronteggiare tre casi:<\/p>\n<p><\/p>\n<ol>\n<li>cond&ograve;mini interessati ad avere una valutazione di consumo del proprio condominio per pianificare azioni di &ldquo;riqualificazione energetica&rdquo; (come molti di Voi sanno gli interventi di &ldquo;riqualificazione energetica&rdquo; sono detraibili al 55%);<\/li>\n<li>proprietari di appartamenti in procinto di movimentare il proprio patrimonio immobiliare e che quindi hanno (o avranno) la necessita di allegare, all&rsquo;atto notarile, l&rsquo;attestato di certificazione energetica;<\/li>\n<li>proprietari di appartamenti che desiderano affittare il proprio appartamento (o che gi&agrave; lo affittano) e che quindi hanno (o avranno) la necessit&agrave; di consegnare al conduttore la certificazione energetica.<\/li>\n<\/ol>\n<p><\/p>\n<p> L&rsquo;amministratore di condominio deve essere informato sulla normativa vigente e deve comprendere, con estrema precisione, il valore di una certificazione energetica professionale eseguita nel pieno rispetto della procedura di calcolo imposta dalla vigente normativa, affinch&eacute; la certificazione energetica sia una vera perizia attestante il valore di consumo del palazzo e non un semplice &ldquo;pezzo di carta&rdquo; associato al condominio. L&rsquo;amministratore &egrave; il referente unico di un gruppo di cond&ograve;mini che abitano il medesimo palazzo e l&rsquo;idea di proporre in assemblea di condominio, sin da oggi, la certificazione energetica di un edificio esistente, &egrave; un sintomo di costante aggiornamento professionale nonch&eacute; un modo per adempiere ad un&rsquo;imposizione che, entro brevissimo, diventer&agrave; obbligatoria per le categorie di persone sopra indicate. Mi preme sottolineare come, in un&rsquo;ottica di mercato in cui i<br \/>\nl valore di classe energetica sar&agrave; un parametro commerciale rilevante, affidare la perizia a certificatori con poca esperienza potrebbe, in alcuni casi, pregiudicare notevolmente il valore commerciale dell&rsquo;immobile (si ricorda che tutte le nuove costruzioni devono necessariamente rientrare nei rigidi parametri di dispersione termica imposti dagli Allegati al DGR 5773. Tutte le nuove case avranno classi energetiche &ldquo;importanti&rdquo; e quindi la &ldquo;concorrenza&rdquo; delle nuove abitazioni sar&agrave; molto forte). La certificazione energetica, rispettando l&rsquo;ottica data dal dettato normativo, si trasforma in un valore aggiunto alla propriet&agrave; immobiliare, non rimanendo un semplice pezzo di carta.<br \/> Si deve ricordare inoltre che il soggetto certificatore rilascia al condominio, al termine del processo di valutazione energetica dell&rsquo;edificio, l&rsquo;attestato di certificazione energetica nel quale viene indicata non solo la class<br \/>\ne di appartenenza, ma anche un elenco di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. Obbligo del certificatore energetico &egrave; quello di suggerire interventi volti a migliorare le prestazioni del sistema edificio-impianti a beneficio dell&rsquo;ambiente, ma anche proporre ai cond&ograve;mini, spesso ignari, possibili interventi per ridurre i costi della bolletta energetica del palazzo. La certificazione energetica pu&ograve; essere quindi un&rsquo;opportunit&agrave; per valutare soluzioni volte al risparmio energetico nonch&eacute; uno strumento utile per valutare e studiare, in concerto con i certificatore energetico, ricche opportunit&agrave; di investimento sulla propria propriet&agrave; immobiliare.<\/p>\n<p>In considerazione dei ristretti tempi imposti dal dettato normativo in materia di certificazione energetica &egrave; bene ricorrere alla certificazione degli immobili sin da ora per non giungere troppo in pross<br \/>\nimit&agrave; delle stringenti scadenze imposte dal legislatore, affidando all&#8217;amministratore la scelta (in concerto con i cond&ograve;mini) del &ldquo;fornitore del servizio&rdquo;, avendo ben a mente cosa significhi produrre un certificato energetico nelle modalit&agrave; imposte dalla procedura di certificazione emanata dalla regione Lombardia e tenendo presente che il costo di una singola certificazione energetica (&ldquo;di appartamento&rdquo;) &egrave; di gran lunga superiore, se riproporzionata, al costo della certificazione energetica di condominio.<\/p>\n<p>Analizzato, sommariamente, il ruolo dell&rsquo;amministratore di condominio prendiamo in esame alcuni punti sui quali &egrave; necessario prestare attenzione. Il primo aspetto che mi preme affrontare riguarda la validit&agrave; dell&rsquo;attestato di certificazione energetica: l&rsquo;attestato di certificazione energetica ha una validit&agrave; massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed &egrave; aggiornat<br \/>\no ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell&rsquo;edificio o dell&rsquo;impianto (cfr. art. 7 co. 3 DGR VIII\/5773). Sebbene risulti ovvio che sia necessario modificare l&rsquo;attestato di certificazione energetica &ldquo;<em>ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica<\/em>&rdquo;, si ricorda che, a livello teorico (e pratico!), sostituire un singolo serramento in un palazzo &ldquo;<em>modifica la prestazione energetica<\/em>&rdquo;.<br \/> Affinch&eacute; non si abbia un documento privo di rispondenza (e pertanto privo di valore legale), si devono informare i cond&ograve;mini circa questa problematica ed aggiornare l&rsquo;attestato di certificazione ogni qualvolta un inquilino interviene sulle prestazioni termiche dell&rsquo;edificio. Sulla base della nostra esperienza basta informare i cond&ograve;mini circa questa problematica e tutto si risolve in maniera semplice. All&rsquo;atto pratico, poi, siamo soliti allegare alla certificazione <br \/>\n energetica un &ldquo;libro di palazzo&rdquo; che consiste di un censimento preciso e costantemente aggiornato di tutti i serramenti e di tutti i vetri presenti in ogni singolo appartamento cos&igrave; da poter identificare, con semplicit&agrave;, eventuali interventi operati dai condomini. <\/p>\n<p>Il secondo problema riguarda i palazzi dotati di riscaldamento centralizzato in cui solo pochi inquilini hanno adottato interventi volti alla riduzione dei consumi energetici. Il caso &egrave; semplice: poich&eacute; la certificazione energetica &ldquo;di condominio&rdquo; (in caso di riscaldamento centralizzato) si basa su di una valutazione delle prestazioni dell&rsquo;intero palazzo, la classe energetica risultante sar&agrave; un valore frutto delle prestazioni degli elementi che compongono l&rsquo;intero palazzo, ma se tutti i condomini hanno, per esempio, vetri singoli ed un solo condomino ha, per esempio vetri tripli, quest&rsquo;ultimo sar&agrave; fortemente penalizzato d<br \/>\na un giudizio espresso &ldquo;sul condominio&rdquo; e non &ldquo;sul suo appartamento&rdquo; (che sicuramente, in caso di valutazione singola, avrebbe un giudizio migliore rispetto ad una valutazione &ldquo;globale&rdquo;). Questa situazione, in un mercato in cui il valore di classe energetica sar&agrave; una discriminante commerciale molto forte, potrebbe penalizzare il singolo appartamento che ha discrete prestazioni energetiche. In questo caso &egrave; nostra prassi prevedere un numero di certificazioni &ldquo;singole&rdquo; rivolte a quei condomini che richiedono una valutazione &ldquo;puntuale&rdquo; della propria unit&agrave; immobiliare.<\/p>\n<p>Altra problematica riguarda le tempistiche: da un lato quelle normative, strettissime e mai prorogate (indice, in un clima politico &ldquo;milleproroghe&rdquo;, di estrema seriet&agrave; del progetto), dall&rsquo;altro quelle tecniche per procedere ad una certificazione energetica di condominio che non sia solamente un pezzo<br \/>\n di carta, bens&igrave; ci&ograve; che effettivamente deve essere, ovvero una valutazione effettiva delle prestazioni del sistema edificio-impianti. Le fasi di una certificazione energetica di condominio sono diverse ed i tempi, specie per l&rsquo;approvazione di un progetto da parte dell&rsquo;assemblea di condominio, possono essere molto lunghi.<\/p>\n<p>Spero, in conclusione, di aver esposto con chiarezza gli elementi che caratterizzano una certificazione energetica &ldquo;di condominio&rdquo; ed il ruolo che hanno i singoli attori, siano essi amministratori di condominio, cond&ograve;mini o certificatori energetici. L&rsquo;aspetto pi&ugrave; importante &egrave; affidare la valutazione energetica ad uno o pi&ugrave; professionisti in grado di eseguire una prestazione professionale affinch&eacute;, come espresso in precedenza, la certificazione energetica non sia solo un pezzo di carta associato al condominio, ma una vera e propria valutazione dei consumi del sistema edi<br \/>\nficio-impianti a beneficio della trasparenza nel mercato immobiliare. Per ogni altra informazione restiamo disponibili ai numeri sotto indicati. <\/p>\n<p>Ing. Alessio Sanavio <\/p>\n<p>Versione stampabile PDF<\/p>\n<p>PLS S.r.l. &egrave; una societ&agrave; composta da professionisti e specializzata nella redazione di certificazioni energetiche che opera nel territorio di Milano, provincia ed in tutta la Lombardia. Operiamo offrendo al Cliente un&rsquo;assistenza completa per il tramite di geometri, ingegneri junior, ingegneri senior, certificatori energetici abilitati. Tra i servizi offerti vi &egrave; anche la nomina di certificatore energetico di cantiere, la consulenza energetica e l&rsquo;assistenza nella gestione di pratiche per la detrazione 55%.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni:<br \/> <strong>PLS S.r.l.<\/strong><br \/> via Donizetti, 4<br \/> 20122 Milano<br \/> Tel. 02.40707180 &ndash; fax 02.70039991<br \/> Mobile: 333.9272538<br \/> Web: <a href=\"http:\/\/www.certificatoreenergetico.com\/\" class=\"broken_link\">www.certificatoreenergetico.com<\/a> <br \/> <strong>Referente di progetto: ing. Alessio Sanavio<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p> Distribuzione comunicati stampa internet<br \/> Maleva srl<br \/> www.maleva.it\/marketing\/<br \/> fabrizio.pivari (at) maleva.it<\/p>\n<p>cs<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell&#8217;ambito di un panorama normativo sempre pi&ugrave; complesso si affaccia, con prepotenza, un nuovo adempimento denominato &ldquo;certificazione energetica&rdquo;. 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