Debitori in difficoltà: sospensione del credito alle famiglie, accordo Abi-associazioni dei consumatori

L’accordo tra associazione dei consumatori e Abi del primo aprile 2015 sancisce i termini per la sospensione del credito alle famiglie. I debitori in difficoltà con il rimborso, potranno richiedere la sospensione del rimborso della quota capitale per un periodo di un anno.

Possono beneficiare della sospensione i titolari di un mutuo o di un prestito personale, anche cartolarizzato.

I debitori che hanno già fatto richiesta per una sospensione nel passato, possono comunque fare la richiesta, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla precedente.

Sono contemplati tutti i casi di esclusione: prestiti erogati con cessione del quinto dello stipendio, prestiti erogati con agevolazioni pubbliche, prestiti che hanno già usufruito di una sospensione, prestiti con carta di credito revolving e prestiti che abbiano un ritardo nei pagamenti di oltre 3 mesi.

Posso usufruire del nuovo accordo tutti quei debitori che entro i due anni precedenti hanno perso il lavoro o il quale lavoro è stato sospeso. Altre motivazioni possono essere nel caso siano chiamati in causa i familiari a rimborsare il debito di un richiedente defunto o non più autosufficiente. La sospensione riguarda solo la quota capitale e deve essere richiesta entro dicembre 2017.

Nel momento in cui i requisiti dovessero essere rispettati, la sospensione sarà accordata entro 60 giorni.

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