Comunicato LAV. Festa di Eid el Kebir, la LAV: strage di animali, illegale. Allerta per Prefetti, Carabinieri e Asl

Comunicato stampa LAV

FESTA MUSSULMANA DI EID EL KEBIR CHE SI CELEBRA
FRA SABATO E DOMENICA, LA LAV: “UNA STRAGE DI ANIMALI, ILLEGALE. CHIEDIAMO
ALLERTA A PREFETTI, CARABINIERI E ASL”

Per la festa mussulmana
di Eid el Kebir vengono uccise pecore, montoni o capre. Tale ricorrenza, a
cadenza variabile, quest’anno si svolgerà fra sabato 30 e domenica 31
dicembre.

In
questo periodo festivo, e per di più con il 31 dicembre che cade di domenica, i mattatoi non saranno
aperti. E’ quindi prevedibile che i fedeli mussulmani che vorranno
rispettare il precetto, opereranno illegalmente l’uccisione di tali
animali

“Abbiamo chiesto a Prefetti, Carabinieri e Asl di
allertarsi per evitare il più possibile sgozzamenti illegali che
quest’anno potranno essere la normalità in case, garage, giardini –
ha detto Gianluca Felicetti, presidente della
LAV
– La
normativa impone infatti che la macellazione rituale, senza stordimento, anche
se per consumo familiare, possa essere eseguita solamente nei macelli, e in
particolare in quelli specificatamente autorizzati, poco più di un centinaio
secondo i dati del Ministero della Salute”.

“Invitiamo tutti i credenti mussulmani a pensare di
diventare vegetariani come già hanno fatto anche loro fratelli, e tutti i cittadini che dovessero avere
notizia o essere testimoni di uccisioni improvvisate a chiamare immediatamente il
numero di qualsiasi forza di polizia per un pronto intervento – ha concluso il Presidente della LAV – Al Parlamento e al Governo,
benché la LAV sia contro tutte le macellazioni
di animali, chiediamo di seguire l’esempio normativo di Paesi come
Svizzera, Svezia, alcune regioni dell’Austria e la Malesia, Paese questo
a stragrande maggioranza mussulmana, che non permettono la macellazione senza
stordimento, ritenendo preminente la pur relativa protezione degli animali su
precetti religiosi confliggenti con la morale pubblica”.


Seguono riferimenti legislativi relativi alla macellazione rituale.



27.12.2006


Ufficio stampa LAV 06.4461325 – 339.1742586 www.lav.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

-L’uccisione di
animali con macellazione rituale, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera h) e dell’articolo 5
comma 2 del Decreto Legislativo 333 del 1998
deve avvenire solo in
macelli autorizzati all’effettuazione della macellazione rituale, con
esclusione assoluta – a prescindere dal consumo familiare o a fini
commerciali – della possibilità di procedere al di fuori di questi
impianti dove, ai sensi dell’articolo 9
comma 2 del Decreto Legislativo citato
, la macellazione è permessa
solo per consumo familiare ma con stordimento obbligatorio per le specie ovina
e caprina e, quindi, non per la macellazione rituale.

L’articolo 20 del Decreto Legislativo 286 del
1994
prevede che chiunque proceda alla macellazione degli animali,
al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o
non autorizzati è punito con la pena dell’arresto fino a due anni o con
l’ammenda fino a 60mila euro.

L’articolo 544 ter del Codice penale
sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro,
aumentata della metà nel caso di morte, chiunque utilizzi animali in attività
che provochino lesioni o sevizie così come è l’utilizzo di animali per la
macellazione al di fuori della normativa speciale di tutela degli animali per
la macellazione

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