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Obbligo del cartellino

L’art. 36bis, comma 3 sancisce l’obbligo per i datori di lavoro che operano all’interno di cantieri edili di munire il personale occupato con apposito cartellino di riconoscimento.

Tale cartellino deve contenere oltre ad una fotografia, le generalita` del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Sarà, pertanto, sufficiente l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del lavoratore.

La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino, presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione dell`impresa predisporre dei cartellini che risultino consoni all`utilizzo richiesto dalla legge.

Sarà naturalmente fondamentale che il lavoratore esibisca tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibile al personale ispettivo.

La norma prevede che l’obbligo di indossare il cartellino grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività all’interno del cantiere.

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